Inverosimili dieci spinelli al giorno per uso personale, scatta l’illecita detenzione.
Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza n. 50742/2017.
Il dibattuto tema della detenzione per uso personale, o meglio, se proprio vogliamo seguire il dettato della norma di cui all’art. 73, D.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico delle sostanze stupefacenti), di sostanze stupefacenti detenute per un uso non esclusivamente personale, torna a far parlare di sé. Con questa nuova pronuncia, la sesta sezione della Corte di Cassazione, infatti, ribadisce e completa il già dibattuto argomento della prova necessaria per ritenere configurabile il delitto suddetto.
Ciò che rileva in procedimenti come quello di specie ha riguardo alla destinazione della sostanza. La Corte, infatti, precisa che non è la destinazione all’uso personale a costituire una causa di non punibilità, ma la destinazione alla vendita che costituisce un elemento costitutivo del reato di cui all’art. 73. Sul punto, dunque, non è l’indagato a dover dimostrare la destinazione all’uso personale, quanto, piuttosto l’organo di accusa a provare la “detenzione della droga per un uso diverso da quello personale”.
La rilevanza del dato ponderale.
Pertanto, i giudici di merito, nel caso specifico, in presenza di dati indicativi di non esclusiva detenzione per uso personale, correttamente hanno condannato l’imputato. Gli stessi, invero, sono giunti alla condivisa conclusione che, sebbene l’elemento quantitativo non sia decisivo, sia comunque rilevante, posto che la detenzione di 362 dosi singole, presupporrebbe un uso di dieci spinelli al giorno per un periodo di un mese, circostanza questa che non collima con la documentazione sanitaria acquisita nel processo, per la quale l’imputato, sebbene assuntore, è risultato farne solo un uso sporadico, certamente non corrispondente alle dosi sopra individuate.
Per tali motivi, è evidente che il dato ponderale, che da solo non è sufficiente a dimostrare l’uso non esclusivamente personale della sostanza detenuta, in uno con altri elementi, quali ad esempio anche il reddito personale dell’imputato, lascia fondatamente ritenere, da un lato, un probabile modesto uso personale e dall’altro, un’ulteriore attività di cessione, finalizzata anche all’autofinanziamento.
Laura Piras