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Ironia “molesta” tra colleghi: c’è rilevanza penale

Con la sentenza n° 49573/2016 la Corte di Cassazione traccia i limiti oltre i quali lo sfottò tra colleghi di lavoro assume rilievo penale.

La Suprema Corte in particolare non considera tollerabile quella serie di condotte tali da ingenerare un vero e proprio “bullismo da ufficio”, ben in grado invece di integrare gli estremi del reato di molestie, proprio come accaduto nel caso concreto affrontato.

E’ l’ambiente dove in linea di principio si manifestano impegno e sacrificio. E spesso viene etichettato come “spazio di divertimento”, soprattutto da parte di mogli infelici. Ma se è vero che nel luogo di lavoro ben può crearsi quel feeling in grado di rendere piacevole il tempo trascorso con i colleghi, è anche vero che non può esserci spazio per una goliardia particolarmente pesante ed offensiva. E’ questo in sintesi quanto ribadito dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n° 49573/2016.

Il caso

Un uomo di 24 anni, affetto da problemi di alcoolismo e  deficit cognitivo, denuncia le condotte tenute nei suoi confronti dagli ex colleghi di lavoro. Nel periodo in cui questi hanno lavorato insieme in un vivaio forestale in provincia di Udine, lo avrebbero reso oggetto di scherzi ed insulti in maniera continua, fino ad arrivare alle soglie dell’umiliazione, ad esempio imponendogli di mostrare  le parti intime. In più tali vessazioni non si sarebbero limitate al luogo di lavoro, ad esempio manifestandosi anche attraverso telefonate con cui si proponevano alla vittima falsi appuntamenti “hot”.

Sia il Tribunale di Udine che la Corte di Appello di Trieste riconoscono la penale responsabilità degli autori di tali comportamenti, ritenendo integrato nello specifico però il reato di molestie e non fattispecie più gravi quali la violenza sessuale (per la quale sembrerebbe infatti mancare l’elemento soggettivo tipico).

Nel ricorso per Cassazione i condannati contestano in particolare il tipo di valutazione compiuta dai giudici di prime cure in ordine alle prove raccolte: sarebbe stato dato un peso eccessivo alla testimonianza della persona offesa, pur sempre affetta da problemi di ordine psichico, nè l’attendibilità sembrerebbe essere confermata dalle deposizioni dei testimoni (che si sono limitate a indicare quanto riferito loro dalla vittima stessa). A ciò si aggiunge la contestazione dell’entità della sanzione irrogata – tre mesi di arresto, ma con la concessione dei benefici di legge- ritenuta comunque non proporzionale ed adeguata.

La risposta della Cassazione: quando gli scherzi diventano molestia

La Cassazione respinge tutte le censure avanzate. Quanto all’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la Suprema Corte non la ritiene in discussione. Tale attendibilità è confermata proprio dalla testimonianza degli altri due ex colleghi- un uomo con il quale la vittima intratteneva da sempre buoni rapporti ed una donna comprensiva e con una certa maturità – ai quali la vittima si era rivolto confidandosi e sperando nel loro aiuto, oltre a quella dell’assistente sociale che seguiva il giovane. Non ha rilievo decisivo invece l’insieme delle prove a favore degli imputati, tra le quali le testimonianze di persone che neanche avevano assistito agli episodi contestati o ricevuto confidenze dalla vittima. Trova così agevolmente applicazione il principio di diritto secondo cui le dichiarazioni della persona offesa ben possono fondare da sole la dichiarazione di responsabilità penale se attendibili.

Uguale sorte riguarda le censure avanzate in ordine al trattamento sanzionatorio.  Non solo infatti è stata adeguatamente ottenuta la prova di reiterate molestie , ma se ne è dimostrata altresì la provenienza da soggetti che hanno approfittato delle condizioni di fragilità psichica della persona offesa a loro note, mentre al contrario avrebbero dovuto  garantire il tranquillo svolgimento della sua attività lavorativa proprio in virtù del loro ruolo. Queste circostanze quindi permettono di considerare adeguata e proporzionale la sanzione determinata dai giudici di prime cure.

La “sacralità” del luogo di lavoro

Non si arresta la giurisprudenza di legittimità avente ad oggetto le condizioni che deve presentare l’ambiente di lavoro, nel quale deve essere assicurato in ogni caso il rispetto dei diritti fondamentali della persona. Un numero considerevole di sentenze ha riguardato  la specifica figura del datore di lavoro, titolare di una vera e propria posizione di garanzia. Celebri pronunce quali quelle sui casi “Thyssenkrupp” ed “Eternit” ne hanno dimostrato la sua inderogabilità quando si tratta di assicurare un ambiente lavorativo tale che non metta a repentaglio la salute stessa dei lavoratori. Ciò ha portato alla sempre più crescente incriminazione di condotte attive ed omissive a carico del datore di lavoro, come ad esempio in materia di privacy (non è possibile “spiare” il dipendente- anche in maniera “occulta” ad esempio attraverso un profilo social- solo in presenza di comportamenti illeciti dello stesso: così Cass., sent. 10955/2015)

La sentenza 49573/2016 “impone” il rispetto dei diritti fondamentali a chiunque operi in un contesto lavorativo e senza eccezioni. La dignità e il diritto alla serenità sul posto di lavoro meritano di essere tutelate anche quando non vengono lese da condotte del datore di lavoro ed anche a fronte di sfottò solo apparentemente innocui.

Antonio Cimminiello

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