Shopping Cart

Ironizza sull’azienda in una chat privata tra colleghi: illegittimo il licenziamento disciplinare

Ironizza sull’azienda in una chat privata tra colleghi: illegittimo il licenziamento disciplinare

E’ illegittimo, in quanto ritorsivo, il licenziamento di un dipendente, con contratto a tempo indeterminato, per aver pubblicato su una chat privata di Facebook, nella quale i lavoratori si scambiavano informazioni sull’incontro sindacale per il rinnovo del contratto integrativo, una immagine raffigurante un coperchio di vasellina cui era sovrapposto un disegno ed il marchio Gucci. E’ quanto ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 31 gennaio 2017 n. 2499, dichiarando inammissibile il ricorso dell’azienda.

Il fatto

La nostra storia ha inizio nel dicembre del 2012, quando la nota società italiana, aveva licenziato il dipendente per motivi disciplinari accusandolo di aver, si legge tra le righe “gravemente offeso l’immagine dell’azienda”. Il dipendente, però, aveva proposto ricorso e il Tribunale di Firenze lo ha accolto ritenendo insussistente la violazione disciplinare “per essere stato esercitato il diritto di critica e di satira”. Proposto reclamo, la Corte di Appello, confermava ancora una volta il verdetto del giudice di prime cure, accertando e dichiarando, appunto, illegittimo il licenziamento. Invero per il Collegio “l’addebito disciplinare rappresentava un pretesto per allontanare un lavoratore rientrato da appena un anno in esito al precedente contenzioso, che si era dimostrato, con la partecipazione attiva alla chat, per nulla remissivo alle iniziative datoriali sulla organizzazione dei lavoro, cercando di coinvolgere altri colleghi nella contestazione nella fase di rinnovo degli accordi sindacali aziendali”. Non solo, continua, “data la banalità del fatto contestato” consistito, infatti, nel pubblicare l’immagine di una vignetta satirica “non dissimile dalle rappresentazioni quotidianamente diffuse dai mass media”, era del tutto assente un motivo legittimo di licenziamento. Inoltre, specificano i giudici di merito “il disegno aveva ricevuto una diffusione limitata ai dieci colleghi della chat. Mentre l’accesso dall’esterno restava del tutto eventuale. E comunque non risultava che la vignetta avesse avuto diffusione sul web né che potesse avere qualche interesse per il pubblico degli acquirenti del marchio Gucci”.

Il verdetto della Corte di Cassazione

Ma la nota società italiana, insistendo nel negare la natura ritorsiva del licenziamento, proponeva ricorso in Cassazione, incentrando le proprie deduzioni difensive sul presupposto che, invece, “l’immagine era gratuitamente lesiva del decoro del datore di lavoro” e che, la sentenza non offriva alcuna giustificazione della asserita “banalità” della pubblicazione, non considerando “la lesione dell’immagine del gruppo”.
Ma i giudici di legittimità, però, ritengono in ogni caso la questione inammissibile “giacché il giudice del merito ha considerato la potenziale lesione dell’immagine aziendale derivata dalla condotta contestata che ha escluso argomentando sulla limitata diffusione della vignetta (tra i dieci partecipanti alla chat) e sulla assenza di prova di una sua divulgazione all’esterno dell’ambiente di lavoro”.
Chi di vasellina ferisce, di vasellina perisce, o potrebbe accadere l’esatto contrario. Verrebbe da dire.

Mariano Fergola

Ultimi articoli

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner