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La banca deve risarcire il risparmiatore se non dà informazioni adeguate

Sussiste il nesso di causalità tra l’omissione da parte della banca di informazioni doverose  sull’inadeguatezza dell’investimento e il danno subito dal risparmiatore.

La banca deve risarcire il risparmiatore: il caso

Vista drammaticamente assottigliarsi la consistenza dei propri risparmi, una battagliera cliente della la Cassa di risparmio di Parma e Piacenza ha convenuto in giudizio l’istituto di credito domandando al giudice di dichiarare la nullità del contratto di acquisto di bond argentini. La donna lamentava che la Banca non avesse fornito  informazioni adeguate sul rischio connesso all’investimento. Tanto   Tribunale di Pavia, quanto la decisione d’appello ritenevano che, nelle richieste della risparmiatrice gabbata, mancasse la prova del nesso di causalità tra l’omissione delle informazioni ed il danno subito dalla cliente.

La banca deve risarcire il risparmiatore: la condanna della Cassazione

La donna, però non si è data per vinta ed in Cassazione è riuscita a ribaltare il verdetto dei giudici di merito. La prima sezione civile, infatti, con la sentenza n. 13884/2017, ha condannato la banca a risarcire la cliente. La ricorrente ha criticato la decisione della Corte d’Appello per non aver considerato che, a seguito della omissione delle doverose informazioni che è obbligo dell’intermediario fornire, in considerazione delle caratteristiche soggettive dell’investitore ed oggettive dell’investimento prodotto, doveva ritenersi sussistente il nesso di causalità tra l’omissione delle informazioni ed il danno sofferto dall’investitore. La Corte di Cassazione afferma di aver già ripetutamente sottolineato, a proposito dei contratti di investimento mobiliare, il rilievo essenziale che assumono le informazioni che l’intermediario deve fornire al suo cliente. In proposito “nel giudizio di risarcimento del danno proposto da un risparmiatore, il giudice di merito, per assolvere l’intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge, non può limitarsi ad affermare che manca la prova della sua negligenza ovvero dell’inadempimento, ma deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell’adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e, in mancanza di tale prova, che è a carico dell’intermediario fornire (art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998), questi sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore. Ne consegue che, in caso di operazione non adeguata, l’intermediario può darvi corso solo a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” (Cass. sez. I, sent. 15.3.2016, n. 5089). In relazione a questo profilo, pertanto, i giudici hanno ritenuto integrata la violazione della normativa vigente dalla condotta della Banca. Di conseguenza la Cassazione ha accolto il ricorso e rinviato la decisione alla Corte d’appello di Milano.

Livia Carnevale

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