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La borsa dell’avvocato può essere perquisita dal PM

Il Pubblico Ministero può perquisire la borsa dell’avvocato senza incorrere nell’abuso di potere.

Perquisizione borsa dell’avvocato, il caso

Il PM presso la Procura della Repubblica di Tempio Pausania, in Sardegna, aveva eseguito una perquisizione nella borsa dell’avvocato. Il PM aveva predisposto la perquisizione al termine di un’udienza, in assenza del decreto di perquisizione e senza l’autorizzazione del giudice.

É necessario ricostruire la vicenda. L’azione del PM prende le mosse da un procedimento il cui imputato era difeso dall’avvocato proprietario della borsa perquisita. Nell’ambito del procedimento era stata effettuata una perizia per valutare la capacità dell’imputato. La dottoressa che visitò l’imputato aveva confermato la piena capacità del soggetto. Successivamente l’avvocato dell’imputato aveva minacciato la dottoressa, costringendola a firmare un verbale in cui confutava l’esito della perizia, ritenendo l’imputato incapace di intendere e di volere.

Perquisizione borsa dell’avvocato, l’azione del PM

Il PM, in seguito alle indagini, aveva predisposto il sequestro del verbale incriminato. Nel corso di una delle udienze, il PM aveva invitato il difensore ad esibire tale documento. Ricevendo un rifiuto, il PM ha proceduto a redigere un verbale delle operazioni, in cui indicava la necessità di procedere al sequestro del documento. Quindi, alla presenza del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e con l’ausilio della polizia giudiziaria, ha proceduto alla perquisizione della borsa dell’avvocato.

Il PM, accusato del reato di perquisizione personale arbitraria (art. 609 c.p.), è stato assolto sia in primo grado che in appello. La Corte d’Appello ha precisato che il verbale delle operazioni di perquisizione predisposto dal PM, pur non essendo preceduto da un decreto di perquisizione, ne conteneva i requisiti, escludendo l’arbitrarietà.

Le parti civili hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando che il verbale delle operazioni compiute non potesse sostituire un decreto di sequestro motivato. I ricorrenti hanno sostenuto che il PM avesse assunto una condotta di abuso inerente alle sue funzioni. Infatti la borsa professionale che contiene gli atti difensivi, deve considerarsi come parte dello studio professionale. Di conseguenza devono essere estese le medesime garanzie riservate alle perquisizioni eseguite in ambito professionale.

Perquisizione borsa dell’avvocato, la decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza 8031/2017 della quinta sezione penale, ha respinto il ricorso. I giudici della Suprema Corte hanno confermato la decisione della Corte d’Appello, sostenendo che il PM avesse il potere di emanare il decreto di perquisizione finalizzato alla ricerca di un corpo del reato in relazione al quale era già stato emesso il decreto di sequestro. La Cassazione precisa che da un lato condivide l’impostazione dei ricorrenti secondo cui la borsa professionale costituisce una sorta di “proiezione spaziale” di un ufficio legale, con la conseguenza che devono osservarsi, nel sottoporla a perquisizione, le garanzie previste per i locali degli uffici dei difensori. Dall’altro, condivide quanto affermato dai giudici di merito, ovvero che, nel caso di specie, le garanzie previste per gli uffici dei difensori non sono applicabili, essendo la perquisizione stata diretta alla ricerca di un corpo del reato e neppure nell’ambito del procedimento nel quale il legale esercitava la funzione difensiva, bensì in diverso procedimento in cui l’esercente la professione legale era personalmente indagato.

Infine i giudici di Cassazione affermano che non vi è stata una condotta arbitraria del PM nell’esercizio delle sue funzioni. Di conseguenza la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la perquisizione della borsa dell’avvocato era legittima.

Livia Carnevale

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