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La Cassazione chiude la porta alla responsabilità da legislazione

Responsabilità da legislazione, una tentazione comune

Quante volte avete pensato di far causa allo Stato o alla Regione per i danni causati da una legge ingiusta? Sebbene sia molto complicato immaginare l’esistenza di una responsabilità da legislazione, c’è chi ha tentato un’azione giudiziaria proprio basandosi su questa ipotesi.

È il caso dell’amministrazione fallimentare di un’azienda specializzata nel collaudo e installazione di apparecchi di telefonia, la quale sosteneva che una legge della Regione Marche avesse penalizzato l’impresa, che prima era florida, portandola al fallimento.

La controversia è arrivata in Cassazione, chiamata a stabilire se possa configurarsi nei confronti del legislatore regionale l’obbligo di risarcire l’azienda ricorrente per i danni causati dalla propria legge, peraltro dichiarata incostituzionale. La sentenza n° 23730/2016 dà una risposta negativa al quesito, rigettando il ricorso dell’impresa fallita.

Responsabilità da legislazione e mancata attuazione di una Direttiva

560x350x92c9fd70da8aa6078dd8a1ea87bc6b5df3edcedb-jpeg-pagespeed-ic-5edxpsvcacLa tesi della curatela fallimentare si fondava sull’analogia tra il caso di responsabilità da legislazione, e quello di ritardato od omesso recepimento delle Direttive UE. Le Direttive sono atti legislativi dell’Unione Europea, che obbligano gli Stati a recepirle, nella forma che ritengono più opportuna, nel proprio ordinamento. In quest’ultima ipotesi, secondo un principio ormai consolidato a partire dal caso Francovich, deciso dalla Corte di Giustizia UE nel 1991, lo Stato membro che non adempie l’obbligo di attuare entro i termini previsti una Direttiva europea, deve risarcire eventuali danni che ne siano derivati a singoli cittadini. Lo stesso dovrebbe verificarsi quando, come nel caso della Regione Marche, una legge sia stata dichiarata incostituzionale perché viola l’art. 117 Cost., invadendo la sfera di competenze dello Stato centrale.

Responsabilità da legislazione, l’insindacabilità del potere legislativo

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Tuttavia, la Cassazione non condivide tale impostazione, differenziando le due ipotesi e chiarendo i caratteri della responsabilità per tardiva attuazione di Direttiva. Qualora il Parlamento non adempia l’obbligo di recepimento, si è di fronte a una responsabilità indennitaria e non risarcitoria, che deriva dalla non osservanza di un dovere cui lo Stato è tenuto in forza della supremazia dell’ordinamento europeo. Se nell’ordinamento dell’UE ciò costituisce un comportamento antigiuridico, non altrettanto può dirsi in ambito nazionale. Secondo la Cassazione, non si può parlare di una condotta antigiuridica del legislatore statale, perché il potere legislativo è libero nel fine e quindi non sindacabile. Venendo meno il presupposto dell’antigiuridicità, e dunque del danno “ingiusto” previsto dall’art. 2043 c.c., non si può parlare di risarcimento ma solo di indennizzo per il cittadino.

Nel caso di responsabilità da legislazione invece, la vicenda si svolge tutta all’interno dell’ordinamento italiano, non potendosi distinguere tra ordinamento regionale e statale. La Regione Marche, insomma, non ha violato alcun obbligo. Pertanto, data la libertà del potere politico legislativo, non vi sono né i requisiti per un’obbligazione indennitaria come nel caso di mancata attuazione di Direttive, né tantomeno per un risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Responsabilità da legislazione, nessuna novità in vista

Nonostante il coraggioso tentativo compiuto dalla curatela fallimentare, pare oggi difficile individuare nel sistema italiano una breccia che consenta di ritenere esistente una responsabilità da legislazione. Essa viene, infatti, fermamente esclusa dalla giurisprudenza e, com’è facile immaginare, difficilmente verrà introdotta dal legislatore.

Alessandro Re

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