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La Cassazione conferma la validità della clausola di proroga della giurisdizione contenuta nel contratto on line

Clausola di proroga della giurisdizione e contratti on line, quid iuris ?

I contratti conclusi on line sono ormai ampiamente diffusi, e anzi costituiscono forse una delle modalità di conclusione del contratto maggiormente diffuse nella pratica. Tuttavia, il sorgere di rapporti contrattuali fra soggetti abitanti o aventi sede in Stati diversi può porre dei problemi relativi alla determinazione del giudice munito di giurisdizione in caso di eventuali controversie insorte fra i contraenti.

Clausola di proroga della giurisdizione, i requisiti di validità

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La questione decisa dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 21622/2017 concerne proprio la validità di una clausola di proroga della giurisdizione in favore del giudice tedesco, contenuta in un contratto on line stipulato da due società. La parte convenuta avanti il Tribunale di Milano per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale propone ricorso per regolamento di giurisdizione, ritenendo che il giudice munito di giurisdizione fosse l’autorità tedesca, e in particolare il Tribunale di Berlino. La controparte, presentando controricorso, sostiene invece che la clausola di proroga della giurisdizione fosse invalida perché contraria ai requisiti di forma e sostanza previsti dalla Direttiva sul commercio elettronico (Direttiva 2000/31 CE) e soprattutto dal Regolamento Bruxelles I in tema di obbligazioni contrattuali.

La Cassazione afferma la validità della clausola di proroga della giurisdizione, in quanto il requisito della forma scritta richiesto per l’efficacia di tale clausola è integrato mediante «qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell’accordo attributivo di competenza» (art. 23, par. 1, Bruxelles I). La norma è stata interpretata dalla Corte di Giustizia UE nel senso che qualora la clausola di proroga della giurisdizione sia contenuta in condizioni generali di contratto disponibili mediante accesso ad un sito internet, si è in presenza di una comunicazione elettronica qualora vi sia la possibilità di registrare tale clausola, stampare e salvare il testo delle condizioni contrattuali prima della conclusione del contratto (sentenza 21 maggio 2015, Cars  on the web).

La clausola di proroga della giurisdizione devolve la controversia al giudice tedesco

Alla luce del fatto che parte controricorrente aveva sottoscritto il modulo di acquisto, dichiarando di aver preso visione delle condizioni generali di contratto, le Sezioni Unite concludono nel senso che la clausola di proroga della giurisdizione fosse valida e accettata da entrambe le parti. Conseguentemente, il giudice italiano non è munito di giurisdizione e il processo dovrà essere incardinato di fronte al giudice di Berlino.

Alessandro Re

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