Shopping Cart

La Cassazione riconosce il diritto alla visita medica in Pronto Soccorso

La cronaca riserva ormai da tempo frequenti casi di “malasanità”. E purtroppo a volte, con esiti anche tragici, bisogna fare i conti anche con casi di vera e propria negligenza e superficialità.

A tal proposito, la Cassazione con la sentenza n. 40753 /2016 ha qualificato come omissione di atto d’ufficio , punibile ai sensi dell’art. 328 c.p. , la condotta del medico in servizio al Pronto Soccorso che si rifiuta di effettuare visita, anche in presenza di “codice verde”.

Si inasprisce la stretta sui casi di malasanità. La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 40753/2016 ribadisce la rilevanza penale della “superficialità” medica , questa volta in termini di omissione di atti d’ufficio, con particolare riferimento all’opera professionale prestata presso le unità di Pronto Soccorso.

La vicenda

Il caso esaminato dalla Suprema Corte non rappresenta purtroppo un qualcosa di nuovo. Un dirigente medico dipendente di un’azienda sanitaria friulana, precisamente in servizio presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Gemona d.F. con mansioni di medico di guardia, aveva rifiutato di visitare una donna, presentatasi in virtù del dolore al proprio braccio sinistro provocato da una caduta accidentale in bagno. La motivazione consisteva nell’aver iniziato da poco il proprio turno di riposo, e a nulla valeva il reiterato invito dell’infermiera di turno a cambiare idea . Nonostante l’accettazione con codice triage verde, il giorno successivo veniva accertata una frattura scomposta dell’omero sinistro, bisognosa di operazione chirurgica.

Le questioni giuridiche

Sia in primo che in secondo grado per tale episodio viene riconosciuta a carico del medico “inerte” la responsabilità penale per il reato di omissione di atto d’ufficio (art.328 c.p.). Tale ricostruzione giuridica viene messa in discussione con il ricorso per Cassazione.

In particolare, in quest’ultimo si pone l’attenzione in primo luogo sull’assenza di una norma fonte per i medici di un vero e proprio obbligo giuridico di visita immediata per il paziente che acceda al Pronto Soccorso in codice verde ( solo la violazione di un obbligo giuridico permetterebbe infatti l’applicazione dell’art. 328 c.p.). In secondo luogo, si contesta la valutazione del materiale probatorio, dal quale risulterebbe in realtà la decisione del medico di differire e non omettere la visita alla donna, esercitando legittimamente un potere discrezionale che gli compete nella sua veste dirigenziale, o al più, una particolare tenuità dell’offesa (l’omissione non ha comunque aggravato un peggioramento delle condizioni di salute della donna) tale da richiamare l’operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 131-BIS c.p.

La decisione della Corte: l’omissione di atti d’ufficio e “il pieno diritto alla visita medica”

Nel motivare il rigetto del ricorso, la Cassazione conferma soprattutto l’esatta qualificazione giuridica compiuta nei primi gradi di giudizio. Si ribadisce come, nel caso di specie, sia stato rifiutato un atto sanitario doveroso per ogni medico di turno del Pronto Soccorso, nonostante  la richiesta insistente del personale infermieristico ed una situazione di “oggettivo rischio per la paziente, in considerazione dell’età e dell’intensità del dolore da ella riferito”( tale quindi da escludere pure la “particolare tenuità” ex art. 131-BIS c.p.). Viene a tal proposito ricordato proprio quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “…in tema di rifiuto di atti di ufficio, il carattere di urgenza dell’atto ricorre nel caso del medico in servizio di guardia che sia richiesto di prestare il proprio intervento da personale infermieristico e medico con insistenti sollecitazioni, non rilevando che il paziente non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta omissiva”.

Ma ancora più interessante è ciò che la Suprema Corte ricava da tali argomentazioni: in presenza di un qualsiasi codice di triage- la cui funzione è soltanto quella di “…definire un ordine di visita fra più pazienti in attesa”– sussiste un pieno ed inderogabile diritto ad essere sottoposti a visita medica.

La continua evoluzione dei doveri di cura

Con la sentenza in commento la giurisprudenza sembra tornare ad un atteggiamento rigoroso nella definizione del rapporto tra diritto alla salute e doveri del medico. In tale circostanza si perviene precisamente ad una specificazione del generale dovere di cura, con il “riconoscimento” del diritto alla visita medica in Pronto Soccorso pur in presenza di una patologia che può apparire non grave ad una prima e superficiale diagnosi.

In realtà sempre di recente non sono mancate altre sentenze nella medesima direzione, soprattutto nell’interpretazione delle norme di cui alla cd. “Legge Balduzzi” (L. 189 del 2012), con la quale proprio il Legislatore aveva invece voluto porre un freno al notevole aumento del contenzioso penale in materia sanitaria, ad esempio attraverso l’esonero da responsabilità in caso di colpa lieve e rispetto delle “linee-guida” professionali.

Antonio Cimminiello

 

Ultimi articoli

DALL’OSPEDALE AL TERRITORIO, CAMBIARE SI PUO’
L’operaio lento è licenziabile? Per la Corte di Cassazione sì
Traffico illecito di rifiuti, abusivismo edilizio e reati contro la biodiversità. Il rapporto Ecomafia 2018 di Legambiente
Bassi consumi elettrici? Niente agevolazioni per la prima casa

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner