La cassazione ridefinisce i contorni dello spaccio.
Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza n. 35965/2017
Tema molto discusso quello della sentenza in commento: il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Ma quando, in effetti, può ritenersi la gravità indiziaria per il possesso di un certo quantitativo di droga? Quando si può parlare di uso non esclusivamente personale della sostanza? È questa la questione cui risponde la Corte, precisando, ancora una volta, non solo le condizioni di configurabilità di tale reato, ma anche su chi ricade l’onere di provarne la sussistenza.
Ed infatti, nel caso di specie, l’indagato veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per aver detenuto un certo quantitativo di hashish e un grammo di cocaina. Tuttavia, avverso l’ordinanza applicativa della misura proponeva ricorso per cassazione, lamentando principalmente che il solo dato relativo alla quantità, in assenza di altri elementi indicativi, non può costituire una presunzione assoluta di uso non personale.
La prova della destinazione spetta all’accusa.
Sul punto deve ricordarsi che la norma di cui all’art. 73, comma 1-bis, D.p.r. 309/1990 (T.U. Sostanze stupefacenti) punisce la detenzione di sostanze stupefacenti quando “appare destinata ad un uso non esclusivamente personale”.
Tuttavia, spesso, la lettura di tale norma viene stravolta nel senso di voler pretendere una dimostrazione della destinazione ad un uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente da parte dell’indagato. Invece, è l’uso non esclusivamente personale della sostanza, al contrario, che costituisce elemento costitutivo del delitto di che trattasi e che va provato dalla pubblica accusa. Secondo la Corte, infatti, solo ove venga data tale prova si potrà pervenire ad un giudizio di gravità indiziaria tale da richiedere l’applicazione di una misura cautelare personale.
Pertanto, in presenza di un quantitativo anche non minimo di droga, non è la difesa a dover dimostrare l’uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente, rilevando l’assenza di strumenti o comunque di ulteriori elementi indicativi dell’uso stesso, spettando al Pubblico ministero fornire tali elementi al giudice il quale poi dovrà motivare circa la loro congruità a provare l’uso non esclusivamente personale della sostanza detenuta.
Laura Piras