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La Corte costituzionale boccia la legge anti-Uber

 

La scure della Consulta si abbatte sulla legge regionale con cui lo scorso anno la Regione Piemonte aveva tentato di sbarrare l’ingresso nel mercato al servizio di trasporto di persone «non di linea a chiamata» tramite App. L’ostracismo nei confronti di Uber, insomma.

La bocciatura delle «Misure urgenti per il contrasto dell’abusivismo» varate dalla Regione Piemonte è motivata dal fatto che esse incidono sulla disciplina della tutela della concorrenza, àmbito riservato alla competenza dello Stato. La legge comportava dunque una «potenziale interferenza con l’eventuale esercizio, in un senso differente e innovativo, della competenza stessa da parte del legislatore statale». La norma anti-Uber, infatti, pretendeva di limitare il novero dei soggetti abilitati ad operare nel settore del trasporto di persone ai soli servizi taxi e di noleggio con conducente. E, argomenta la Consulta, «definire quali soggetti siano abilitati a offrire talune tipologie di servizi è decisivo ai fini della configurazione di un determinato settore di attività economica: si tratta di una scelta che impone un limite alla libertà di iniziativa economica individuale e incide sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato. Sicché, tale profilo rientra a pieno titolo nell’ampia nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost., la quale  include sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese pregiudizievoli per l’assetto concorrenziale dei mercati; sia le misure di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, riducendo i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche, in particolare le barriere all’entrata, e al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese».

Inoltre, la Corte non manca di rilevare che, in materia di trasporto di persone, la legislazione statale in vigore risale nei suoi tratti essenziali al 1992 ed è resa obsoleta dalla vertiginosa evoluzione tecnologica degli ultimi anni. Del resto, aggiungono i giudici, rispetto alle nuove formule di trasporto a chiamata mediante applicazioni informatiche, interrogativi analoghi sono attualmente in discussione anche in seno all’Unione europea, in molti degli Stati che ne fanno parte, e in numerosi altri ordinamenti in tutto il mondo. «Nel contesto di un dibattito così animato relativo a fenomeni la cui diffusione è grandemente agevolata dalle nuove tecnologie – rileva infine la Consulta -, è comprensibile che, soprattutto dalle aree metropolitane più direttamente interessate, si levi la domanda di un inquadramento giuridico univoco e aggiornato». L’auspicio è dunque che il legislatore nazionale « si faccia carico tempestivamente di queste nuove esigenze di regolamentazione».

(Amer)

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