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La delibera dell’assemblea condominiale non può essere sindacata nel merito

Delibera dell’assemblea condominiale, il procedimento di impugnazione

I condomini italiani danno molto da fare al sistema giudiziario italiano. Le assemblee sono luoghi in cui le volontà dei singoli proprietari spesso, più che incontrarsi, si scontrano, generando liti che ingolfano i ruoli dei Tribunali. L’impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale è disciplinata dall’art. 1137 c.c., che delimita questa possibilità entro limiti procedurali e sostanziali piuttosto rigidi. Il condomino assente o dissenziente può chiedere l’annullamento della deliberazione contraria alla legge o al regolamento condominiale entro 30 giorni, decorrenti dalla data di deliberazione o di comunicazione dell’esito della votazione all’interessato. La proposizione dell’impugnazione, in ogni caso, non sospende l’esecuzione della delibera dell’assemblea condominiale.

La Cassazione ha poi precisato che la nullità della deliberazione condominiale può essere eccepita solo quando la stessa ha oggetto impossibile o illecito (contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume), ovvero che non rientra nella competenza dell’assemblea, e incide sui diritti individuali, le cose, i servizi comuni o sulla proprietà individuale del condomino. Sono, invece, annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea,  quelle che non rispettano le maggioranze prescritte dalla legge, quelle che violano prescrizioni legali o convenzionali relative al procedimento di convocazione o informazione dell’assemblea (SS. UU., sent. n° 4806/2005).

Delibera dell’assemblea condominiale, i limiti del sindacato del giudice

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Nell’ambito del giudizio di annullamento, tuttavia, il sindacato del giudice non può estendersi al merito della deliberazione, cioè non può arrivare a valutare se la deliberazione dell’assemblea condominiale è conveniente o meno per il condominio. Al contrario, il controllo verte solo sulla rispondenza alla legge della volontà dell’assemblea.

Il Tribunale di Milano (sent. n° 435/2017), ha sottolineato che tali principi trovano applicazione anche quando il condomino che impugna la deliberazione rileva l’eccesso di potere di quest’ultima. Ritiene, cioè, che l’assemblea sia andata oltre i suoi poteri, non esercitando correttamente il proprio potere, ma orientandolo a finalità estranee a quelle sue proprie.

Delibera dell’assemblea condominiale, insindacabilità nel merito ed effetto sanante di successive delibere

 

Nel caso di specie, parte attrice aveva impugnato alcune delibere assembleari, ritenendole viziate sotto più profili, attinenti sia alla regolare convocazione che all’eccesso di potere. Tuttavia, il Tribunale rigetta interamente le domande. Per quanto riguarda l’eccesso di potere, infatti, ritiene che i motivi rilevati dall’attore attengano al merito della deliberazione, campo nel quale il giudice non può entrare. Ma anche per quanto attiene agli altri profili, i vizi lamentati, pur astrattamente esistenti, sono stati sanati dall’adozione di successive delibere rispondenti alla legge, dal che deriva il difetto di interesse ad agire del condomino.

Alessandro Re

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