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La gestione del servizio socio-sanitario non compete alla Regione

La Regione rimane estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, poiché titolare esclusivamente di competenze concernenti la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, salvo che la legge disponga altrimenti.

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La gestione del servizio socio-sanitario non compete alla regione: il caso

Una casa protetta per anziani conveniva in giudizio la Regione Calabria e l’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Cosenza, richiedendo il pagamento del contributo per prestazioni socio-sanitarie erogate dalla struttura, in forza di un contratto stipulato con l’Asp, e poste a carico del Fondo Sociale Regionale nella misura del 50% della retta giornaliera.
Sia in primo grado che in appello la domanda della struttura per anziani veniva parzialmente accolta. In particolare, premessa la competenza delle aziende sanitarie alla stipula dei contratti con le strutture private accreditate, i giudici di merito hanno sostenuto che, nonostante la mancata sottoscrizione del contratto da parte del direttore generale del Dipartimento regionale, e quindi l’estraneità della Regione alla conclusione della convenzione, la Regione fosse comunque tenuta a corrispondere i contributi per la quota del corrispettivo imputabile al Fondo Sociale Regionale.

La gestione del servizio socio-sanitario, la pronuncia della Corte di Legittimità

Con la sentenza n. 23067 dell’11 novembre 2016 la prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla Regione Calabria ritenendola incompetente in materia di gestione dei servizi socio-sanitari.
Segnatamente, la Consulta afferma che, sia la legge regionale della Calabria 29/2002 che la successiva revisione con legge regionale 24/2008 attribuivano la legittimazione alla stipula dei contratti con strutture (sia pubbliche che private) alle Aziende Sanitarie Locali (Asl), mentre demandavano alla Giunta regionale la predisposizione delle linee guida in materia e la definizione dello schema di riparto delle risorse tra aziende sanitarie ed ospedaliere.
Osserva la Suprema Corte, che, sulla base della predetta disciplina, alla Regione la legge riserva esclusivamente compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, pertanto deve escludersi che l’esecuzione delle prestazioni rese dalla Casa protetta per anziani, abbia potuto far sorgere obbligazioni in capo alla Regione Calabria, che non ha partecipato alla stipula della convenzione con l’A.s.p. di Cosenza.
Quanto, invece, al riferimento che le sentenze di merito hanno svolto sulla quota a carico del Fondo Sociale Regionale, la Corte ritiene che tale norma possa spiegare efficacia solo nei rapporti interni tra Asp e regione, ma rimane a carico dell’azienda sanitaria la competenza per i pagamenti dei corrispettivi socio-sanitari, ivi compresa la quota da imputarsi al Fondo Sociale Regionale.
Tale interpretazione trova conferma, altresì, nella disciplina dei corrispettivi riconosciuti alle farmacie per i servizi prestati in favore di soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, per cui le Usl costituivano le sole strutture operative degli enti pubblici territoriali legittimate ad instaurare rapporti giuridici (cfr. Cass. Sez. I n. 6873/1996 e Cass. Sez. Unite n. 5896/1997).
Pertanto, il principio di diritto reso dalla Corte afferma che in mancanza di una espressa disposizione di legge, la Regione rimane normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari e non sono ad essa riferibili gli effetti degli atti posti in essere dalle aziende sanitarie nell’esercizio delle proprie funzioni.

Maria Rita Toscano

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