La prova del danno da amianto: sufficiente un’adeguata probabilità scientifica
Nella prova del danno da amianto, quando l’accertamento del nesso causale tra l’insorgere della malattia e l’attività professionale ha natura medico-legale, l’onere probatorio è soddisfatto in presenza di un’adeguata probabilità scientifica.
La prova del danno biologico da amianto, la ricostruzione del fatto
Un lavoratore dipendente conveniva in giudizio l’Inail chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo previsto dal D. Lgs. n. 38 del 2000, poiché, a causa dell’esposizione prolungata all’amianto, aveva contratto un tumore al colon dal quale era residuato un apprezzabile danno biologico.
I giudici di merito accoglievano la domanda avanzata dal danneggiato, condividendo le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta in corso di causa, e riconoscevano sia la natura professionale della patologia che il diritto all’indennità; l’Inail proponeva ricorso in Cassazione per la riforma del provvedimento.
La prova del danno da amianto, le argomentazioni dei giudici di Piazza Cavour
Con la sentenza n. 17528/2016 la sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’Inail, confermando quanto statuito nel merito in favore del lavoratore.
In particolare, riferendosi ad una precedente pronuncia (Cass. sez. Lav. 7352/2010), la Corte ha specificato che nell’ipotesi di accertamento riguardante un fatto materiale, la valutazione probabilistica è ammissibile “nell’ambito dell’apprezzamento discrezionale rimesso al giudice circa l’idoneità probatoria di un determinato quadro indiziario”, mentre, nel caso di valutazione condotta attraverso accertamenti medici, la prova del nesso causale è raggiunta con un’adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva al quesito.
Peraltro, la sussistenza di un nesso causale tra la patologia sofferta e l’esposizione lavorativa all’amianto veniva corroborata dalla compresenza di diversi fattori quali: l’elemento topografico, l’elemento cronologico (ventidue anni di esposizione), l’efficienza lesiva dell’amianto e l’esclusione di altre matrici scatenanti.
La Corte, pertanto, considerando scevra da vizi la sentenza impugnata, ha affermato, che il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale è libero di individuare fonti di prova, potendo attingere, anche in via esclusiva, alla prova per presunzioni che “costituisce prova completa”.
La questione, sebbene affrontata sul piano probatorio, offre spunti di riflessione su quello che, purtroppo, è divenuto un flagello sociale.
Maria Rita Toscano