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La separazione con addebito non esclude la spettanza della reversibilità

Buone notizie per i coniugi separati: nemmeno in caso di separazione con addebito si perde il diritto alla pensione di reversibilità. Questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n° 2606/2018. La fattispecie ha a oggetto il ricorso proposto da una signora contro la sentenza di appello che le negava la possibilità di percepire l’assegno dopo la morte dell’ex marito. Secondo i giudici di secondo grado, la ricorrente non poteva vantare alcun diritto in tal senso in quanto non vi era in capo al defunto ex consorte l’obbligo di pagare gli alimenti. Proprio la circostanza che fosse intercorsa separazione con addebito a carico della donna, valeva a ribaltare la presunzione di prosecuzione di vivenza carico.

Reversibilità, la Cassazione riprende la giurisprudenza costituzionale

La Suprema Corte è di avviso opposto, sulla scorta di una consolidata giurisprudenza della stessa Cassazione nonché della Corte Costituzionale. L’ordinanza fa riferimento alla sentenza n° 286/1987 che ha dichiarato l’illegittimità di due norme della L. 23/1957, in quanto escludevano l’erogazione della reversibilità in favore del coniuge separato per colpa.

In particolare, i giudici di legittimità ricordano come tale conclusione si giustifichi in virtù della riforma dell’istituto della separazione. Alla luce del nuovo disposto dell’art. 151 c.c., si evidenzia come: «non sia più giustificabile il diniego, al coniuge cui fosse stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli». Conseguentemente, sotto questo peculiare profilo, il coniuge superstite non subisce alcuna differenza di trattamento, anche se sia separato per colpa o con addebito.

Reversibilità, la ratio della tutela non ammette trattamenti differenziati

Eventualmente, sarebbe competenza del legislatore restringere il diritto del coniuge a ricevere la reversibilità, qualora ricorra tale specifica ipotesi di separazione. Allo stato attuale, l’unico requisito richiesto è l’esistenza del rapporto coniugale con il soggetto defunto.

In conclusione, la ratio della tutela previdenziale consiste nel proteggere il coniuge superstite da un possibile stato di bisogno, senza necessità che tale necessità divenga concreta (nemmeno per chi è separato con addebito). Pertanto, il diritto alla pensione di reversibilità spetta anche alla ricorrente, nonostante l’addebito della separazione.

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