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L’adozione ed il suo mondo/2: l’adozione nazionale

Proseguiamo nella scoperta del mondo delle adozioni: un primo percorso è quello dell’adozione nazionale; vediamo insieme

Cari lettori, dopo aver finalmente fatto i primi passi per diventare genitori adottivi ed aver effettuato gli incontri necessari con gli esperti per verificare la capacità genitoriale, non resta che aspettare la chiamata dal tribunale per un primo incontro con il giudice del tribunale per i minorenni territorialmente competente.

Il primo incontro serve per ben capire quali siano le disponibilità della famiglia candidata, a cui potrà eventualmente seguirne un altro per aggiornare la posizione dei coniugi.

L’adozione e il suo mondo: durata della disponibilità

La disponibilità a diventare genitori adottivi con il percorso nazionale, ahimè, non dura per sempre: infatti, qualora non si venga contattati per un abbinamento, dopo tre anni dal colloquio con il giudice bisogna nuovamente presentare domanda al tribunale per i minorenni al fine di rinnovare la propria disponibilità, che varrà per ulteriori tre anni; poi tutto si ripete.

L’adozione e il suo mondo: il rischio giuridico

Le scelte che devono essere ben ponderate dai futuri genitori, sono diverse: dal limiti di età, all’accettazione o meno del rischio giuridico.

Ma cos’è il rischio giuridico e soprattutto cosa comporta? Talvolta il rischio giuridico ha rappresentato solo un concetto, talaltra è stato un percorso impegnativo, più o meno lungo, fatto di attesa e di speranza; la speranza di una conferma; la conferma di diventare i genitori dei piccoli che sono stati affidati.

Per rischio giuridico si intende la possibilità che il bambino debba ritornare nella famiglia di origine (con ciò intendendosi i parenti sino al 4° grado) durante il periodo di collocamento provvisorio, cioè quando il bambino sia già stato assegnato alla famiglia adottiva, ma in attesa del decreto di affidamento preadottivo.

L’art. 25 comma 1 della legge 184/1983 stabilisce che, decorso un anno dall’affidamento preadottivo, il Tribunale decide sull’adozione ma nessun termine è prescritto per la durate del collocamento provvisorio. Qualora sia presente una situazione di rischio giuridico, non potrà ovviamente perfezionarsi l’adozione fino alla cessazione del predetto rischio.

Quali sono i casi in cui il rischio giuridici esistono? I rischi sono legati ai seguenti casi:

1 – Figli di madre che non vuole essere riconosciuta

In Italia, ogni donna può non riconoscere il figlio pur mantenendo il diritto di usufruire di tutta l’assistenza medico-sanitaria per il parto.

La madre ha 10 giorni di tempo dalla data della nascita per riconoscere il neonato; successivamente, dall’undicesimo giorno, viene dichiarato lo stato di abbandono e il Tribunale cerca una famiglia a cui affidare il bambino.

Il rischio giuridico, come previsto dall’ art. 11 legge 184/1983, mod. dall’art. 11 legge 149/2001, permane per un breve periodo (pari a due mesi), poi ha inizio il periodo di 12 mesi di affido preadottivo, a conclusione dei quali l’adozione diventa definitiva.

adozione4Tale periodo decorre, ovviamente, anche per il padre a partire, però, dal momento in cui viene a conoscenza della nascita (che può quindi coincidere con un momento successivo, anche di parecchio, dall’evento de quo) e fino al provvedimento di affidamento preadottivo.

2 – Bambini tolti dalla custodia delle famiglie naturali dal Tribunale dei minori

Anche nel caso in cui la famiglia naturale si riveli inadeguata a crescere un bambino e si inneschi la procedura di adozione, il rischio giuridico è presente.

I bambini possono essere tolti alle famiglie di origine su segnalazione dei Servizi sociali, per venire affidati a strutture preposte; nel frattempo, il Tribunale dei minori, valuta se le difficoltà della famiglia di origine siano temporanee o permanenti; vengono disposti degli aiuti, sia di tipo economico sia di supporto psicologico.

Al termine dell’indagine effettuata dai servizi e dal Tribunale per i minorenni territorialmente competente, il Tribunale può:

  1. proporre dei casi di affido (anche congiunto con la famiglia di origine);
  2. emettere un decreto di adottabilità (dopo la riforma del 2001 una sentenza), in conseguenza del quale il bambino può essere collocato provvisoriamente presso una struttura comunitaria (orfanotrofio o casa famiglia);
  3. Emettere un decreto di collocamento familiare, collocando il minore presso una coppia ritenuta idonea all’adozione.

Nel secondo e nel terzo caso, la madre, il padre e i parenti biologici fino al 4° grado che abbiano rapporti significativi col minore possono, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di adottabilità, proporre impugnazione avanti alla Corte di appello.

La Corte d’appello adita, emette una sentenza che deve essere notificata ai ricorrenti, i quali, entro 30 giorni dalla notifica, possono proporre un ultimo ricorso alla Corte di cassazione.adozione6

L’intero percorso, ha tempi che non possono essere quantificati in quanto dipendenti da vari fattori: infatti, può accadere che i membri della famiglia di origine siano irreperibili e quindi la notifica non venga consegnata; in questo caso la sentenza viene pubblicata sull’Albo pretorio e dopo 20 giorni si considerano scaduti i termini per un eventuale ricorso.

Durante questo periodo di tempo le informazioni alla famiglia adottiva sono spesso carenti, non essendo essa soggetto processuale. Quando tutte le sentenze sono state emesse o sono scaduti i termini per i ricorsi, parte il periodo dell’affido preadottivo e dopo 12 mesi l’adozione diventa definitiva. Con conseguente sospiro di sollievo.

Essendo il rischio giuridico, come si è detto, quasi sempre connaturato all’adozione nazionale, i Tribunali richiedono che le coppie ne abbiano piena consapevolezza e che ne accettino la sussistenza, con la conseguenza che la coppia deve saper fare ricorso alle proprie migliori risorse per la gestione di questo rischio allorché venga abbinata a un minore che versi in tale situazione. In ogni caso, al momento dell’abbinamento, il Tribunale è tenuto a informare la coppia circa la situazione giuridica del minore.

L’adozione e il suo mondo: le tempistiche del rischio giuridico

Il tempo necessario perché si risolva il rischio giuridico non è facilmente determinabile, dipendendo dai tempi dei Tribunali e dalle notifiche che, nel caso di irreperibilità dei genitori o degli altri aventi diritto, si prolungano notevolmente.

E il bambino? Qual è il suo status? Durante il periodo in cui pende il rischio giuridico, il bambino, vivrà con la sua nuova famiglia, mantenendo il cognome d’origine poiché l’adozione, infatti, non è ancora avvenuta.adozione5

Fintanto che la situazione giuridica del bambino non è definita viene nominato un tutore, al quale la famiglia affidataria deve fare riferimento per tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Spesso il tutore non è una persona fisica, ma un ufficio all’interno del quale è individuato un responsabile della pratica; altre volte è invece nominato un giudice tutelare, oppure un curatore speciale.

Al medesimo tutore si dovrà dare atto delle iniziative necessarie prese per la cura del minore: ad esempio l’iscrizione a scuola, l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie ecc. Solitamente lo scambio di queste informazioni avviene per via epistolare.

Questo periodo è un periodo di speranza, ma anche di incertezza, di paure. Ci sono dei problemi pratici, in quanto il bimbo porta il suo cognome e, per esempio, a scuola va iscritto col suo cognome d’origine. Inoltre il bimbo non può avere un documento di identità, non può recarsi all’estero. Ci sono dei problemi per i Sacramenti religiosi. Dal punto di vista medico per le decisioni importanti bisogna chiedere al tutore.

Insomma, diverse problematiche da affrontare ma che con la tenacia e con l’amore che solo un genitore possiede, potranno essere superate.

Ma le strade verso la genitorialità non sono finite: esiste ancora il percorso dell’Adozione internazionale.

Stay tooned…

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