Al via da marzo 2018 la richiesta per il bonus bebè, anche per i bimbi arrivati in adozione; vediamo nel dettaglio
L’arrivo di un figlio è qualcosa di veramente speciale, in particolare quando si aspetta da molto tempo.
Ma si sa, le spese da sostenere sono diverse: dal latte, ai pannolini, ai giochi alle spese mediche e via dicendo. A tal proposito interviene il bonus bebè. Vediamo nel dettaglio
Bonus bebè: le novità 2018
Con la circolare n. 50 del 19 marzo 2018, l’INPS ha reso noto che l’assegno di natalità, noto anche come bonus bebè, è stato nuovamente introdotto nella legge di Bilancio 2018 prevedendo che, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, il bonus in questione sarà finanziato con 185 milioni di euro per l’anno in corso e 218 milioni di euro per il 2019.
La legge di Bilancio 2018, inoltre, ha previsto il riconoscimento dell’assegno di natalità fino al compimento del primo anno di età, o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. La misura si pone in continuità temporale con l’assegno di natalità previsto dalla legge n. 190 del 2014, riferito agli eventi verificatisi nel triennio 2015-2017 e di durata massima triennale.
Bonus bebè: requisiti per richiederlo
La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei requisiti indicati nella circolare n. 93/2015, quali: avere la cittadinanza italiana o comunitaria (in caso di cittadini extracomunitari, può essere concesso solo ai possessori del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), la residenza in Italia e, infine, la convivenza con il minore da parte del genitore richiedente.
La prestazione spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25 mila euro. Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace.
Per verificare la sussistenza del diritto e della misura dell’assegno di cui si ha diritto, occorre prendere a riferimento il valore riportato nella specifica tabella dell’attestazione, denominata “prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni”.
Per poter richiedere l’assegno deve essere presentata quindi, preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in cui siano ricompresi nel nucleo familiare (e, precisamente, nel quadro A) anche i dati del figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio.
La DSU consente all’INPS di rilasciare l’attestazione contenente, in base a tali dati, l’ISEE minorenni del bambino e di conseguenza stabilire il diritto e la misura della prestazione.
Bonus bebè: misura e durata
La misura dell’assegno dipende dal valore dell’Isee minorenni. In particolare, l’importo annuo dell’assegno è pari a: 960 euro (80 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore non sia superiore a 25.000 euro annui; 1.920 euro (160 al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’Isee minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui.
Per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, l’assegno spetta esclusivamente fino al compimento del primo anno di età, ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o affido preadottivo. Ne deriva che la durata massima per tale misura è di 12 mensilità.
Invece, per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, l’assegno spetta invece per un massimo di 36 mensilità.
L’INPS corrisponde il beneficio in singole rate mensili, pari a 80 euro o 160 euro a seconda del valore dell’ISEE, secondo le modalità (conto corrente, bonifico domiciliato, ecc.) indicate dal richiedente nella domanda.
Bonus bebè: come si presenta la domanda
La domanda deve essere presentata in via telematica una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare. Se la domanda viene presentata oltre i termini, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (art. 4 del D.P.C.M. n. 159/2013).
Nel caso di minore affidato temporaneamente ad una famiglia o ad una persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In tale caso l’assegno spetta, in presenza di tutti i requisiti, a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali reso esecutivo dal giudice.
La domanda telematica deve essere corredata dal modello denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito” (SR163), reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito INPS, salvo che tale modello sia già stato presentato all’Istituto in occasione di altre domande di prestazione.
Maria Teresa La Sala