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L’adozione e il suo mondo/3: l’adozione internazionale

Un’altra via per diventare mamma e papà: il percorso dell’adozione internazionale

Il viaggio per diventare genitori prosegue; un’altra strada percorribile è quella dell’adozione internazionale, con la quale i genitori dovranno recarsi all’estero per andare a prendere il loro bambino.

Per poter giungere alla tanto sperata genitorialità, occorre seguire un percorso ben definito; vediamo insieme.

L’adozione internazionale: il decreto di idoneità

Il percorso, anche in questo caso, inizia con una serie di incontri con assistenti sociali e psicologo per conoscere le attitudini alla genitorialità della coppia i quali, alla fine degli incontri, redigono ed inviano una relazione al tribunale dei minori territorialmente competente; successivamente, i futuri genitori, come accade per il percorso nazionale, vengono convocati all’udienza dinnanzi al giudice del medesimo tribunale per i minorenni.

Una volta effettuato tale percorso, il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere, invece, un decreto attestante l’insussistenza dei requisiti all’adozione. È chiaro che il Tribunale prende la decisione con riferimento agli accertamenti compiuti dai servizi, che costituiscono la base per la valutazione dell’idoneità.

Il decreto di idoneità, rilasciato in genere dopo 2/4 mesi dall’udienza, può contenere anche, nell’interesse del minore, ogni elemento utile a completare il quadro delle caratteristiche della coppia, per favorire l’incontro tra adottanti e adottato o adottati.

Il decreto, una volta rilasciato, viene inviato alla Commissione per le adozioni internazionali (C.A.I.) e all’ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi.

L’adozione internazionale: gli enti autorizzati

La coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio, la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali.

In questa fase, la coppia può orientarsi verso un Paese tra quelli nei quali l’ente opera. Quasi tutti gli enti autorizzati organizzano degli incontri che hanno lo scopo di informare le coppie sulle procedure dei Paesi in cui sono presenti, sulla realtà dell’adozione internazionale e di prepararli, con la collaborazione di psicologi ed altri esperti, al loro futuro ruolo di genitori adottivi.adozione

Rivolgersi ad un ente autorizzato, è un passo obbligatorio perché si possa realizzare una valida adozione internazionale. L’ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la procedura.

Rispetto all’adozione nazionale, però, l’adozione internazionale, proprio in vista dell’intervento di un ente autorizzato, prevede una serie di costi a carico dei futuri mamme e papà.

Al momento del conferimento dell’incarico, è prassi, che la coppia versi una somma per le pratiche in Italia; di seguito, in basa al Paese estero scelto (poiché i costi variano da Paese a Paese), dovrà essere versata un’altra somma di denaro per le attività svolte dall’ente all’estero.

I costi spesso sono molto elevati, provocando un considerevole calo delle adozioni negli ultimi anni.

L’adozione internazionale: l’incontro all’estero e il rientro in Italia

Si tratta della fase più delicata e importante dell’intera procedura di adozione. In questa fase l’ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti, si fa carico della procedura di adozione nel Paese straniero scelto.

L’ente, una volta ricevuta dall’autorità straniera la proposta di incontro con il bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, ottenuto il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie.

Sugli incontri tra i futuri genitori ed il minore, deve essere espresso un parere dell’autorità competente del Paese straniero di provenienza del bambino.

Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l’ente trasmette gli atti e le relazioni sull’abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993,art. 4.

adozione internazionale1Qualora, invece, il parere del Paese straniero fosse negativo, l’ente ne prende atto e ne informa la Commissione per le adozioni internazionali, relazionando anche sui motivi in base ai quali l’abbinamento non si è rivelato rispondente all’interesse del minore. Notizia questa utile, anzi indispensabile, per eventuali, possibili abbinamenti successivi.

Può accadere, inoltre, che sia l’ente che segue la coppia a non accogliere una determinata proposta di adozione fatta dall’Autorità centrale straniera; in tal caso, gli aspiranti genitori adottivi possono ricorrere in Italia alla Commissione per le adozioni internazionali, che può non confermare il diniego dell’ente e procedere direttamente, sostituendosi all’ente stesso, oppure affidare ad un altro ente l’incarico di condurre a termine la procedura.

Successivamente, in caso di esito positivo dell’abbinamento, l’ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, che ne cura la conservazione.

adozioni3Una volta ricevuta dall’ente autorizzato la documentazione sull’incontro avvenuto all’estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l’ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato la conformità dell’adozione alle disposizione della Convenzione de L’Aja.

Finalmente il rientro in Italia, finalmente una famiglia al completo; da questo momento inizia a decorrere l’eventuale periodo preadottivo e, infine, la procedura si conclude con l’ordine, da parte del Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità), di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano e un membro a tutti gli effetti della nuova famiglia  che, dopo un percorso lungo e tortuoso, è appena nata.

Maria Teresa La Sala

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