La Cassazione è stata chiamata ad esprimersi sul diritto del figlio adottato a conoscere i genitori naturali ed i fratelli di sangue; vediamo insieme
Finalmente a casa con mamma e papà; e passano gli anni, ci si affeziona e si è felici finalmente di sperimentare cosa voglia dire “avere una famiglia”.
Nonostante tutto, spesso accade che dentro ad un figlio adottivo rimanga un vuoto che necessita di essere colmato: conoscere le proprie origini.
Cosa accade se un figlio vuole conoscere i propri genitori biologici o, qualora se ne conosca l’esistenza, i propri fratelli o sorelle di sangue?
Sul punto è stata chiamata ad esprimersi in una recente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione.
L’adozione e il suo mondo: il caso
La sezione minori e famiglia della Corte d’appello di Torino, confermando quanto già stabilito in primo grado dal Tribunale per i minorenni territorialmente competente, rigettava l’istanza di acquisizione delle generalità delle proprie sorelle, adottate presso altra famiglia rispetto a quella del ricorrente, anch’egli adottato a sua volta.
A sostegno della propria tesi, l’istante ritiene che la decisione del giudice competente, sia carente nella considerazione della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia del 20/11/1989 (Convenzione di New York), la cui applicazione avrebbe indotto il Tribunale per i minorenni a procedere tenendo conto del bilanciamento tra il diritto al legame familiare ed il diritto alla riservatezza dei fratelli biologici.
Il Procuratore generale, proprio in considerazione del principio del bilanciamento fra diritti contrapposti, proponeva in appello l’audizione delle sorelle per verificarne il consenso all’accesso dei dati con conseguente autorizzazione all’accesso del reclamante, in caso di risposta affermativa.
La Corte d’appello territorialmente competente rigettava la proposta poiché, in ossequio a quanto disposto dalla L. 184/1983, art. 28 commi 4 e 5, la norma indica le ipotesi in cui è possibile accedere alle informazioni relative all’identità dei genitori biologici e all’origine dell’adottato, e non anche ai fratelli biologici; pertanto, il diritto ai legami familiari veniva considerato ed apprezzato limitatamente alle origini e all’identità dei genitori biologici.
Il ricorrente, non dandosi per vinto, ricorreva dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione sostenendo che per il figlio adottivo, l’identità consiste proprio nel ricercare le proprie origini, le proprie radici e conoscere le informazioni relative alla famiglia biologica; infine, in relazione al diritto alla riservatezza delle sorelle, il ricorrente rilevava che il diritto azionato è di natura esclusiva ed attuale, essendo riconosciuto da norme costituzionali e convenzionali mentre, il pregiudizio dovuto all’ascolto od interpello delle sorelle, è da ritenersi soltanto ipotetico.
L’adozione ed il suo mondo: la decisone della Cassazione
La Prima sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6963, pubblicata in data 20/03/2018, in riforma delle decisioni dei giudici che si erano espressi nei precedenti gradi di giudizio, accoglieva il ricorso promosso dal figlio adottivi, aderendo ad un’interpretazione estensiva della previsione di cui all’art. 28, comma 5, L. n. 184/1983 ai sensi della quale «l’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici».
Si tratta di un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma, con la quale viene valorizzato il richiamo testuale al diritto di accedere alle informazioni sulla propria origine in modo da includervi, oltre ai genitori biologici, in particolare nell’ipotesi in cui non sia possibile risalire ad essi, anche i più stretti congiunti come i fratelli e le sorelle ancorché non espressamente menzionati dalla norma.
Per la Suprema Corte, «la natura del diritto e la funzione di primario rilievo nella costruzione dell’identità personale che viene riconosciuta alla scoperta della personale genealogia biologico-genetica, induce ad accogliere tale interpretazione estensiva».
Secondo i giudici di Piazza Cavour, pertanto, l’interpello di sorelle o fratelli biologici al fine di acquisirne il consenso per l’accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego al fine di «assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare», è da ritenersi impeditivo dell’esercizio del diritto a conoscere le proprie origini, le proprie radici su cui, in futuro, creare la propria personalità e la propria vita con l’amore e il sostegno della nuova famiglia.
Maria Teresa La Sala