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L’aggiornamento visibile, anche nel titolo, delle notizie superate: le indicazioni del Garante della privacy

L’aggiornamento visibile, anche nel titolo, delle notizie di cronaca giornalistica ormai superate: le indicazioni del Garante della privacy

Le notizie riguardanti dati personali vanno aggiornate con modalità immediatamente individuabili, e non semplicemente cambiate con postille aggiunte successivamente alla fine dell’articolo. Non solo: l’aggiunta degli sviluppi successivi deve essere riportata anche nel titolo e nell’anteprima online degli articoli così modificati.

Queste le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 430 del 20 ottobre 2016 pubblicato nella newsletter del 21 novembre 2016, nel caso di un ricorso in cui l’interessato aveva chiesto un aggiornamento degli articoli di cronaca che lo riguardavano, conservati negli archivi di un quotidiano online.

Il ricorrente era stato indagato in un processo penale – notizia riportata dal giornale – ma la vicenda si era conclusa con l’archiviazione del procedimento nei suoi confronti. L’editore aveva provveduto ad una modifica degli articoli archiviati, limitandosi però ad aggiungere, in calce alle singole notizie, una postilla con l’evoluzione dei fatti.

In concreto quindi, soprattutto in un contesto come quello attuale in cui molto spesso per fretta, multitasking o superficialità si scorre velocemente un articolo, o ne si legge solo la parte iniziale, l’aggiornamento collocato in fondo alle notizie che riguardavano il ricorrente comportava il rischio concreto che tale aggiunta successiva non venisse letta. La questione era quindi di particolare rilevanza posto che, riguardando un procedimento penale poi archiviato, la non corretta informazione era potenzialmente molto lesiva della reputazione personale e professionale del  ricorrente, proprio perchè non percebile immediatamente dalla lettura degli articoli.

La pronucia del Garante della privacy e il rilievo della “salvaguardia dell’attuale identità sociale del soggetto coinvolto”

Il Garante per la protezione dei dati personali si mostra attento a queste esigenze e, nell’accogliere parzialmente il ricorso, sottolinea come in questo caso “le modalità con le quali tale aggiornamento è stato effettuato non risultano idonee a rendere immediatamente percepibile, all’utente che consulti l’archivio (e sin dall’anteprima: cd. preview) l’esistenza di sviluppi successivi della vicenda”.

In altre parole, deve balzare all’occhio l’evoluzione della notizia stessa, eventualmente anche invertendo la cronologia temporale degli eventi, o comunque segnalando con modalità efficaci la conclusione della vicenda.

Simili indicazioni non sono d’altronde nuove alla giurisprudenza italiana: come ricordato anche nel provvedimento n. 430 dello scorso ottobre, la sentenza n. 5525/2012 della terza sezione della Corte di Cassazione ha riconosciuto la necessità di garantire, a salvaguardia dell’attuale identità sociale del soggetto coinvolto, la “contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della [stessa] ad altre informazioni successivamente pubblicate, concernenti l’evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, che costituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo”.

La finalità, pertanto, rimane quella di consentire “il rapido ed agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo adeguato approfondimento”.

Entro trenta giorni dalla pronuncia, secondo il dispositivo, l’editore dovrà rendere “immediatamente visibile, sia nel titolo che nel contenuto delle anteprime degli stessi, l’esistenza di sviluppi successivi della vicenda”.

Chiara Pezza

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