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L’amante chiede soldi per “tacere”? E’ estorsione

L’amore non ha prezzo…o forse sì?

Certo è che le intenzioni poco benevole di chi utilizza la tresca amorosa come “arma” per ottenere denaro sono destinate a non rimanere impunite. Con la sentenza n° 49315/2016 la Corte di Cassazione qualifica espressamente tale condotta in termini di estorsione.

Il brivido dell’avventura, la seduzione della clandestinità, il fascino del proibito, o anche la semplice voglia di evadere. Questi sono i motivi più comuni che possono spingere ad intrecciare una relazione amorosa extraconiugale. Ma cosa succede se l’amante è poco “affidabile” e ben disposto/a al ricatto per non rivelare nulla? La Corte di Cassazione si è occupata proprio di recente di questo (frequente) caso.

La questione

Tutto nasce dall’impugnazione proposta dal Procuratore Generale della Corte d’Appello di Napoli, avente ad oggetto una pronuncia con la quale la Corte d’Appello partenopea aveva disposto una riqualificazione giuridica del fatto oggetto di contestazione. Tale fatto consisteva nella minaccia,efficacemente perpetrata dall’imputata nei confronti dell’uomo suo amante, di rivelare alla coniuge di quest’ultimo la loro relazione se non le avesse corrisposto denaro (ottenendo così la somma di 3000 Euro). Il giudice di secondo grado aveva ritenuto integrato nel caso di specie non più il reato di estorsione (art. 629 c.p.), bensì quello di violenza privata (art. 610 c.p.).

A spingere verso questa riqualificazione si era posta in maniera decisiva una circostanza in particolare: la donna aveva lavorato proprio alle dipendenze del proprio amante, il che lascerebbe intendere la riferibilità della somma ottenuta ad un qualche credito di lavoro. Ma tale versione, ad avviso della pubblica accusa, sarebbe smentita da altri dati, come la confessione dell’imputata medesima- nella quale si ammetteva di aver minacciato l’uomo per ottenere i soldi di cui aveva bisogno- dove sembra escludersi il riferimento a crediti di lavoro, nonchè il fatto di aver lavorato per la vittima per appena due settimane, periodo non in grado di giustificare la corresponsione di ben 3000 Euro.

La soluzione della Suprema Corte: “l’ingiustizia del danno” nel reato di estorsione

La Seconda Sezione Penale della Cassazione accoglie la ricostruzione del ricorrente.

La conferma di tale ricostruzione si fonda essenzialmente sulla verifica della ricorrenza o meno di un elemento costitutivo del delitto di estorsione: l’ingiustizia del danno. Proprio le risultanze probatorie evidenziate nel ricorso- come già detto, la confessione della donna e la brevità del periodo di lavoro considerato- dimostrano la ricorrenza di tale elemento, esclusa invece erroneamente dalla Corte d’Appello in virtù del semplice fatto che la donna avesse lavorato col suo amante. Non si esclude comunque “l’efficacia coercitiva dell’azione minatoria posta in essere dall’imputata”, insufficiente però a giustificare la riqualificazione del fatto in termini di violenza privata.

Le importanti differenze tra estorsione e violenza privata

Con tale pronuncia la Corte di Cassazione interviene in primo luogo su una distinzione, quella tra violenza privata ed estorsione, in realtà davvero sottile. La struttura di tali reati infatti è simile per certi aspetti- ricorrendo infatti in entrambe le ipotesi una condotta violenta o minacciosa finalizzata a costringere altri a fare o omettere qualcosa- ma il vero criterio discretivo è dato dalla presenza di un profitto ingiusto con altrui danno, che qualifica unicamente il reato di estorsione facendolo ricomprendere altresì nel novero dei delitti contro il patrimonio (a differenza della violenza privata, che tutela invece la libertà morale).

Andando oltre però la ricostruzione giuridica, il riconoscimento del’applicabilità dell’art. 629 c.p. anche all’ipotesi dell’amante che minaccia efficacemente il partner, ottenendo effettivamente soldi per comprare il proprio silenzio, comporta conseguenze di non poco conto, su tutte il richiamo ad un più rigido regime sanzionatorio (con la reclusione che può andare dai 5 anni fino a poter arrivare addirittura ai 20 anni). Insomma, servirsi della tresca amorosa per un tornaconto economico da oggi sarà ancora più rischioso.

Antonio Cimminiello

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