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L’autolavaggio che disperde le acque nel terreno commette reato

Lo sversamento di acque reflue non aventi natura domestica integra reato ambientale.
Così, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 51889/2016, ha condannato in via definitiva il titolare di un autolavaggio che scaricava le acque reflue della propria attività sul suolo.

Il caso

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannava il titolare dell’autolavaggio alla pena di 1.000,00 euro di ammenda in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 137 del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152 per avere versato, senza la prescritta autorizzazione, direttamente sul terreno le acque provenienti dalla propria attività. Infatti, l’impianto di depurazione, costituito da diverse cisterne in cui sarebbero dovuti confluire i reflui dell’attività del predetto esercizio, presentava un tubo sottotraccia, il quale faceva, in realtà, defluire le acque accumulate verso un canale limitrofo e, in parte, sul nudo terreno; tutto ciò in assenza di un’autorizzazione allo scarico dei reflui sul suolo.
Inoltre, il personale dell’Arpac che aveva proceduto al campionamento delle acque versate dal tubo, sottoponendole ad analisi aveva rilevato la presenza di un valore pari a 67 mg/I di idrocarburi.
Accanto al dato oggettivo dello sversamento dei reflui sul suolo, il Tribunale aveva ravvisato in capo all’imputato anche un profilo di colpa, consistente nel mancato apprestamento delle cautele necessarie ad evitare che gli scarichi derivanti dall’attività aziendale, pacificamente qualificabili come “rifiuto”, finissero sul nudo terreno.
Avverso la predetta sentenza il titolare dell’autolavaggio proponeva ricorso per cassazione.

La parola alla Cassazione

I Giudici della Suprema Corte confermano l’applicabilità al caso di specie del comma 1 dell’art. 137 del decreto legislativo n. 152/2006, che sanziona colui il quale “apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata“.
Il discrimine si rinviene proprio nella natura “industriale” delle acque illegittimamente sversate.
Si definiscono “acque reflue industriali” quelle provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti, qualitativamente, dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento (Cass. n. 35870/2004).
Secondo la giurisprudenza della Corte, nella nozione in esame rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche.
Conseguentemente, rientrano tra le acque reflue industriali quelle provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi (Cass. n. 42932/2002), a condizione che le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche (Cass. n. 22436/2013; Cass. n. 36982/2011; Cass. n. 41850/2008). E ciò indipendentemente dal grado o dalla natura dell’inquinamento (Cass. n. 3199/2014).
I Giudici del massimo organo di nomofilachia, richiamando precedenti pronunce, spiegano che per determinare le acque che derivano dalle attività produttive occorre procedere a contrario, vale a dire escludere le acque ricollegabili al metabolismo umano e provenienti dalla realtà domestica (Cass. n. 2340/2012; Cass. n. 35870/2004; Cass. n. 42932/2002).
E’ questo il caso degli impianti di autolavaggio, i quali hanno natura di insediamenti produttivi e non di insediamenti civili in considerazione della qualità inquinante dei reflui, diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi da abitazioni, e per la presenza di residui quali oli minerali e sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici eventualmente staccatesi da vetture usurate (Cass. n. 5143/2003; Cass. n. 26543/2008).
Ne consegue che lo sversamento sul suolo di tali acque, operato, senza autorizzazione, attraverso il tubo interrato rinvenuto dagli accertatori era certamente idoneo a integrare il reato ambientale, restando del tutto irrilevante il dato relativo alla presenza degli idrocarburi.  Difatti, come evidenziato dalla Corte, ciò che rileva è il carattere “industriale” delle acque reflue, derivante dalla particolare tipologia di attività svolta e non tanto dall’accertamento della composizione chimica delle sostanze presenti nelle acque.

Si spera che deterrenti delle condotte inquinanti siano non solo le sanzioni previste per i reati ambientali, ma anche il buon senso perché come diceva il filosofo spagnolo José Ortega y Gasset: Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest’ultimo non preservo me stesso.”

Domenica Maria Formica

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