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Lavoratore malato si esibisce in concerto: sì al licenziamento

Per l’azienda era a casa, a riposo, in malattia. Lui invece, imbracciata la fisarmonica, si esibiva con la sua band ad una festa di paese, postando foto del concerto sul suo profilo Facebook. La Cassazione con la sentenza 6047 del 13 marzo 2018 ha dichiarato legittimo il licenziamento.

I fatti

Una festa patronale, 45 minuti di strada tortuosa, una fisarmonica, due ore di concerto in una piazza di paese, il tutto documentato con articoli della stampa locale e foto su Facebook. Cronaca di una spensierata serata estiva? Si, se il protagonista non fosse  un lavoratore ufficialmente in malattia per una lombosciatalgia. “Beccato” sui social network e licenziato.

L’azienda, venuta a conoscenza dell’accaduto, infatti, aveva intimato il licenziamento al lavoratore. Aveva quindi adito il Tribunale  chiedendo che fosse dichiarata la legittimità del licenziamento per giusta causa. Il lavoratore, secondo l’azienda, con il suo comportamento tenuto in violazione dei doveri di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, aveva rischiato di compromettere la guarigione. Il Tribunale accoglieva il ricorso.

La Corte d’Appello, su reclamo del lavoratore, riformando la sentenza resa tra le parti dal Tribunale, aveva annullato il licenziamento, condannando la società datrice di lavoro a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli un’indennità risarcitoria.

La società ricorre in Cassazione.

Licenziamento e malattia

Chi è in malattia dunque è costretto a rimanere chiuso in casa se non vuol rischiare di esser licenziato?

I principi giurisprudenziali sul punto sono chiari. Il lavoratore assente per malattia non deve necessariamente astenersi da ogni altra attività, può svolgere quindi un’attività ludica o di intrattenimento, anche espressione dei diritti della persona. Tuttavia vi sono delle condizioni: tale attività non solo deve essere compatibile con lo stato di malattia, ma deve essere altresì conforme all’obbligo di correttezza e buona fede, gravante sul lavoratore, di adottare ogni cautela idonea perché cessi lo stato di malattia. L’attività quindi  non deve pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.

Cassazione e licenziamento legittimo

La Cassazione ribadisce che «l’espletamento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia costituisce illecito disciplinare non solo se da tale comportamento deriva un’effettiva impossibilità temporanea della ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa è solo messa in pericolo dalla condotta imprudente, con una valutazione di idoneità che deve essere svolta necessariamente ex ante, rapportata al momento in cui il comportamento viene realizzato».

Nel caso in questione, evidenzia la Cassazione, la Corte d’Appello, limitandosi a richiamare le circostanze fattuali, «non ha esteso la propria indagine al vaglio del rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede che richiedevano che il lavoratore adottasse ex ante le cautele del caso, anche in ragione della circostanza che il medico che aveva rilevato la lombosciatalgia aveva prescritto, essenzialmente, il riposo».

Da quanto detto emerge chiaramente che  il lavoratore in malattia deve mantenere un comportamento idoneo a consentire il corretto decorso della malattia, agevolando quindi la guarigione. Svolgere attività che vadano a compromettere la ripresa può essere motivo di licenziamento per giusta causa da parte dell’azienda.

Maria Rosaria Pensabene

 

 

 

 

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