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Lavoro intermittente: legittimo il licenziamento degli over 25

Con la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, del 21 febbraio 2018 n. 4223, i giudici della Suprema Corte,  con l’avallo della Corte di Giustizia, hanno sancito in via definitiva la legittimità del licenziamento dei giovani under 25 anni assunti con un contratto di lavoro intermittente, senza che tale prassi possa essere considerata come fonte di discriminazione o licenziamento illegittimo.

Contratti flessibili per under 25: la normativa e la vicenda giudiziaria

L’articolo 34, comma 2, del Dlgs 276/2003 prevede che “il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente…può essere concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento”.

La Suprema Corte ha chiarito la natura  e la finalità di tali tipologie contrattuali, evidenziandone la ragion d’essere nella lotta alla disoccupazione giovanile. I contratti di lavoro intermittenti, infatti, non sono strumenti volti a creare situazioni lavorative stabili e durature, ma al contrario, a tamponare provvisoriamente la disoccupazione dilagante nel paese e garantire ai giovani under 25 un’occupazione provvisoria finalizzata ad acquisire la necessaria esperienza per entrare nel mondo del lavoro. Dunque, i contratti flessibili non sarebbero di per sè volti a contrastare la disoccupazione con l’immissione dei giovani nel mercato del lavoro ma si collocherebbero in uno stadio precedente: quello di consentire ai giovani di fare esperienza al fine di acquisire più facilmente, in un secondo momento, un primo impiego stabile.

La vicenda giudiziaria ha preso avvio innanzi al Tribunale di Milano a cui si è rivolto un giovane che era stato assunto con un contratto di lavoro intermittente e che era stato poi licenziato per il raggiungimento del 25esimo anno di età. La Corte d’Appello di Milano aveva ritenuto illegititmo il licenziamento, ravvisando nello stesso una condotta discriminatoria del datore di lavoro, condannato alla reintegra e al risarcimento del danno, come in presenza di un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La società datrice di lavoro proponeva un ricorso in Cassazione fondato sul fatto che l’articolo 34, comma 2, del Dlgs 276/2003,  consente l’assunzione di giovani under 25 e il loro licenziamento al superamento di tale fascia d’età, senza che ciò possa essere considerato fonte di discriminazione, proprio per la ratio della normativa e per il carattere flessibile e temporaneo di tali tipologie contrattuali.

Sul punto si era già pronunciata la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 19 luglio 2017 con cui la Corte europea era stata chiamata a pronunciarsi sulla conformità delle forme di lavoro flessibili con la direttiva n. 78/2000 del Consiglio. Con tale sentenza, ora richiamata dalla nostra Corte di Cassazione Lavoro, la Corte di Giustizia non ha ravvisato alcuna forma di discriminazione nè una violazione della citata direttiva in quanto normative, come quella italiana dettata dall’art. 34 D.lgs. 276/2003, che autorizzano i datori di lavoro a concludere contratto di lavoro intermittenti e flessibili con lavoratori che abbiano meno di 25 anni e a licenziarli al compimento di tale età, perseguono una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro e dunque tali mezzi sono necessari e funzionali a tale scopo.

Dunque, per la Corte di Giustizia, ma anche per la nostra Corte di Cassazione, il fine di consentire ai giovani under 25 un primo ingresso nel mondo del lavoro e un’esperienza professionale giustifica il mezzo di contratti di lavoro intermittenti che prevedono e consentono il licenziamento per ragioni legate all’età, senza che ciò configuri alcuna forma di discriminazione, proprio in virtù della ratio che giustifica tali strumenti contrattuali predisposti ad hoc dal legislatore.

In virtù di tali principi e delle esigenze del sistema occupazionale previste dal legislatore italiano, la Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente a causa del superamento della fascia d’età prevista dalla legge, senza alcuna violazione del principio costituzionale di non discriminazione.

Martina Scarabotta

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