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Lavoro minorile: Legge 977/67 eludibile solo in caso di prestazioni occasionali consumate in ambito familiare

Lavoro minorile: la legge 977/67 ne disciplina ambito di applicazione e limiti

Lavoro e minori è un connubio di difficile coesistenza quando non si rispettano le rigide disposizioni attuate con la normativa 977/67.

Lo sa bene un’imprenditrice alla quale il Tribunale di Teramo ha comminato un’ammenda, per aver assunto due minori in assenza della preventiva ed obbligatoria visita medica di idoneità.

Lavoro minorile: le ragioni della ricorrente

La pronuncia del giudice di primo grado è stata impugnata, adducendo come motivazione principale la mancanza di prove sufficienti in ordine all’effettiva esistenza di un rapporto di lavoro tra la società, della quale la ricorrente è amministratrice, e le giovani.

Secondariamente, si è voluto porre l’accento sull’eccessiva brevità del tempo di impiego oltre che sulla natura, ritenuta innocua, dell’attività prestata dalle ragazze, ragione quest’ultima che avrebbe escluso il raggio di applicazione della normativa suindicata.

Lavoro minorile: la pronuncia, della Corte di Cassazione, di inammissibilità del ricorso

Il ricorso, tuttavia, è stato considerato inammissibile dalla Corte di Cassazione che ha confermato la pena dell’ammenda e ha condannato l’imprenditrice anche al pagamento delle spese processuali.

La Suprema Corte, nel motivare la sua decisione, ha puntualizzato l’inidoneità dell’Avvocato difensore a stare in giudizio, considerata la sua mancata iscrizione all’albo per l’esercizio del patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (Corte dei Conti, Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato).

Si ricorda che tra i requisiti necessari per la registrazione vi è, ad esempio, l’aver esercitato la professione forense per un lasso di tempo di almeno 12 anni.

A nulla è valsa la constatazione, come nel caso di specie, che il mezzo di impugnazione originariamente adottato dalla parte fosse quello dell’appello.

Il codice di procedura penale, difatti, nel riconoscere l’istituto della conversione dell’impugnazione (art.568, comma 5), attuabile in caso di errore o di atto non contestabile in appello, non prevede deroga alcuna alle regole sancite.

Ciò significa che l’atto in questione deve comunque possedere i requisiti formali e sostanziali previsti per il tipo di ricorso corretto che avrebbe dovuto essere presentato.

Lavoro minorile: la Cassazione definisce il contorno della legge 977/67

Al netto del vizio di cui prima, la declaratoria di inammissibilità ha trovato terreno fertile anche a causa dell’erronea interpretazione, dedotta dalla ricorrente, della legge 977/67.

Essa, infatti, esonera il datore di lavoro dall’osservarne le prescrizioni, tra le quali l’obbligo alla visita d’idoneità, solo qualora gli adolescenti siano preposti ad attività occasionali che si risolvano o in servizi domestici espletati in ambito familiare o in prestazioni, non nocive e di breve durata, presso imprese a conduzione familiare.

In ogni caso deve trattarsi di funzioni diverse da quelle abitualmente richieste ai propri dipendenti effettivi e devono nascere da esigenze straordinarie del datore di lavoro.

Il mancato soddisfacimento dei requisiti appena indicati rende, pertanto, ineludibile la normativa posta a tutela del lavoro minorile.

Vittorio Sergio

 

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