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Le cartelle Equitalia non sono atti giudiziari: se riceve il convivente la notifica si perfeziona

Le cartelle Equitalia non sono atti giudiziari: se riceve il convivente la notifica si perfeziona

La Commissione Tributaria Regionale (Ctr) Lombardia, con una pronuncia del 25 gennaio 2017, n. 166-22-2017, si è espressa sul tema della validità delle notifiche delle cartelle di Equitalia, qualora la notifica postale venga ricevuta dal familiare convivente del destinatario.

La Ctr ha quindi, con questa pronuncia, cercato di rispondere all’interrogativo se le notifiche delle cartelle di pagamento di Equitalia debbano seguire le regole richieste per il perfezionamento delle notifiche delle raccomandate ordinarie o degli atti giudiziari.

Per le prime infatti, la raccomandata si considera recapitata e ricevuta dal destinatario, con perfezionamento della notifica postale, anche se a firmare non sia il destinatario ma un familiare convivente, senza ulteriore necessità dell’invio della nota informativa al destinatario, necessaria quest’ultima invece nel caso in cui la notifica abbia ad oggetto un atto giudiziario.

La Ctr si è espressa nel senso che le cartelle di pagamento Equitalia sono notificate secondo le regole della notifica delle raccomandate ordinarie e non degli atti giudiziari. Ciò con la conseguenza che se a ritirare la cartella, firmando per ricevuta, sia un familiare convivente del destinatario, la notifica si considera perfezionata e la cartella si considera conosciuta senza necessità dell’invio della nota informativa.

Nel caso che ha dato origine alla pronuncia, un contribuente impugnava alcune cartelle di pagamento di Equitalia di cui era venuto a conoscenza solo attraverso l’estratto di ruolo eccependo la loro mancata notifica: il ricorso veniva tuttavia respinto dalla Ctp di Milano in virtù del fatto che le cartelle erano state ricevute dalla moglie convivente e quindi la notifica al destinatario si era perfezionata. La Ctr ha confermato questo indirizzo affermando che le cartelle di pagamento non sono atti giudiziari e quindi se l’atto tributario è notificato a mezzo posta con l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 890/1982 che si applicano invece alla notifica degli avvisi di accertamento, qualificati invece come atti giudiziari.

Martina Scarabotta

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