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Le ingiurie alla figlia non rientrano nello ius corrigendi, condannato per maltrattamenti il padre

Le ingiurie alla figlia non rientrano nello ius corrigendi, condannato per maltrattamenti il padre

 

Sono considerati maltrattamenti in famiglia con relativa condanna, gli atteggiamenti del padre geloso e iperprotettivo che pone in essere ingiurie e violenze nei confronti della figlia. Invero, per la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9154/2017, le esigenze di salvaguardare ed educare la minore, non possono assolutamente giustificare atteggiamenti vessatori e condotte violente, che invece integrano veri e propri maltrattamenti psichici e fisici.

La vicenda processuale

I giudici di legittimità, quindi, hanno respinto il ricorso del padre nei confronti del quale la Corte d’Appello, aveva confermato la condanna (due anni e tre mesi di reclusione) per maltrattamenti in famiglia posti in essere ai danni della figlia minorenne.
Già in entrambi i giudizi di merito, i giudici avevano evidenziato come la minore fosse stata sottoposta, dai primi mesi del 2006 fino al marzo del 2007, a continui maltrattamenti consistiti in ingiurie e violenze fisiche che avevano caratterizzato la sua vita in famiglia.

La difesa del padre violento

Inoltre, è risultata vana la deduzione dell’uomo che contestava la mancanza del requisito dell’abitualità della condotta, in quanto per i giudici della Suprema Corte “il compimento di più atti di natura vessatoria idonei a determinare sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, integra il delitto di maltrattamenti, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo sufficiente la loro ripetizione, anche se per un limitato periodo di tempo”.
E’ da respingere anche la doglianza che riguarda l’assenza dell’elemento soggettivo del reato, con cui la difesa aveva spiegato che i comportamenti dell’imputato, non risultavano realizzati con la volontà di sottoporre la figlia ad una serie di sofferenze fisiche o morali, ma erano diretti verso una finalità ritenuta educativa.
Invero, per consolidata giurisprudenza, richiamata in sentenza, “l’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche dove fosse sostenuto da animus corrigendi, integra il delitto di maltrattamenti”.
In particolare, nel caso di specie, la difesa del ricorrente ritiene che le condotte violente fossero determinate da una forma di gelosia nei confronti della figlia e dall’intento di volerla in qualche modo salvaguardare. A tal riguardo, però, i giudici precisano che si tratti, in ogni caso, di preoccupazioni che non possono assolutamente giustificare atteggiamenti vessatori e condotte violente.

La decisione della Corte di Cassazione

Pertanto, conclude il Collegio, i giudici di merito hanno correttamente confermato la responsabilità dell’imputato anche sotto il profilo soggettivo, considerando che il reato in esame richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di sottoporre la persona di famiglia ad un’abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza.
Pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma ulteriore in favore della cassa delle ammende.

Mariano Fergola

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