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Le Sezioni Unite aprono all’ammissibilità dei danni punitivi

Danni punitivi: cosa sono?

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I danni punitivi (punitive damages) sono un istituto tipico dell’ordinamento statunitense, con cui si tende ad aggiungere alle finalità tipiche del risarcimento anche quella afflittiva. In particolare, in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, il giudice condannerà l’autore dell’illecito a pagare al danneggiato un somma ulteriore rispetto a quella necessaria per reintegrare il patrimonio di quest’ultimo; in ciò risiede il carattere punitivo del risarcimento. L’applicazione di questo istituto, sebbene certamente faciliti il contrasto delle condotte illecite, può portare anche a condanne di importo esorbitante rispetto all’effettiva entità del danno. Per questo e altri motivi, si è a lungo discusso dell’ammissibilità dei danni punitivi nell’ordinamento italiano. Più precisamente, il quesito è se sia possibilità riconoscere in Italia una sentenza emessa negli Stati Uniti che prevede un risarcimento anche a titolo “punitivo”.

Danni punitivi, la discussa ammissibilità nell’ordinamento italiano

Inizialmente, la posizione della giurisprudenza era di segno negativo (Cass. 1183/2007; 1781/2012), sulla base dell’assunto che il nostro sistema non prevede una funzione afflittiva e sanzionatoria del risarcimento del danno, che mira solo a riportare il patrimonio del danneggiato nella situazione in cui era anteriormente all’illecito. Conseguentemente, l’ammissibilità dei danni punitivi era preclusa perché contraria all’ordine pubblico. Tuttavia, gli anni successivi hanno visto una progressiva apertura a tale possibilità.

Il percorso è giunto probabilmente a compimento con la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 16601/2017. La controversia sottostante verte circa il riconoscimento di una sentenza di un giudice statunitense in materia di danno da prodotto difettoso, il che dà l’occasione alla Corte per ripercorrere le tappe dell’evoluzione giurisprudenziale e legislativa in materia. In particolare, si ricorda come le Sezioni Unite già dal 2015 (sent. 9100/2015) – sebbene con diverse oscillazioni anche a distanza di breve tempo – abbiano evidenziato la possibile compatibilità dei danni punitivi con i principi generali dell’ordinamento italiano, anche alla luce di numerosi indizi in questo senso forniti dal legislatore. La Suprema Corte fa riferimento a numerosi casi in cui la legge pare prevedere fattispecie in cui il risarcimento del danno ha anche un connotato sanzionatorio (si allude, fra l’altro, ad alcune norme in materia di marchi e brevetti, risarcimento in seguito a class action, giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice amministrativo, rispetto dei diritti di proprietà intellettuale).

Danni punitivi, la “svolta” delle Sezioni Unite

Alla luce di queste aperture, le Sezioni Unite provano a delineare i limiti entro i quali i danni punitivi possano essere ammessi nell’ordinamento italiano. In primo luogo, la necessità di trovare una “copertura” legislativa, in forza degli artt. 23-25 della Costituzione che sanciscono che: «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge», oltre a consacrare l’intangibilità del diritto di difesa e il principio di legalità.

Inoltre, alla luce del processo di integrazione fra ordinamento interno dell’Unione Europea, il limite dell’ordine pubblico non è più tanto una tecnica di difesa della coerenza interna dell’ordinamento, ma strumento per verificare la compatibilità delle novità provenienti da uno Stato straniero con i valori tutelati dalla Costituzione, dai Trattati e dalla Carta di Nizza.

Pertanto, conclude la Corte, ciò che conta è se l’istituto della cui ammissibilità si discute sia in contraddizione con i valori e le norme dell’ordinamento italiano ed europeo. Nel caso dei danni punitivi, qualora sia rispettato il principio di legalità (che impone la tipicità dell’illecito) e inoltre la sanzione sia prevedibile e proporzionata alla condotta del danneggiante, l’ammissibilità dei danni punitivi non è «ontologicamente incompatibile» con il nostro ordinamento.

Danni punitivi…e ora?

La sentenza della Cassazione potrebbe segnare una svolta su un duplice piano. In primo luogo, essendo chiari i presupposti di ammissibilità, vi saranno meno dubbi sulla delibazione di sentenze straniere che prevedano danni punitivi. Inoltre, questo potrebbe essere un impulso per stimolare il legislatore ad ampliare l’ambito di applicazione di tali fattispecie. Si pensi anzitutto a quelle ipotesi in cui a essere lesi siano una grande platea di persone (fumo, difetti di beni di consumo largamente diffusi – c.d. mass torts), in cui spesso la condotte del danneggiante assumono contorni di rilevante gravità, e chissà che non si possa arrivare ad ammettere in via generale, tramite apposita norma, la fattispecie dei danni punitivi.

Alessandro Re

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