Legittima la vendita di beni sequestrati se “deperibili”.
Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza n. 1916/2017.
Se pensate che il sequestro preventivo della vostra automobile e la successiva vendita da parte dell’Autorità giudiziaria siano illegittimi, vi sbagliate. Come ha recentemente affermato la Corte di Cassazione, infatti, nel caso di beni “deperibili”, ai sensi dell’art. 260 c.p.p., la loro vendita può consentire una “massimizzazione dei risultati inerenti la fruttuosità del sequestro per equivalente”.
In parole povere, per evitare il deprezzamento di determinati beni suscettibili di modificazione sostanziale e/o strutturale (come un’auto) che ne alteri il valore e consentire, dunque, l’acquisizione di un prezzo molto più vicino al valore del profitto illecito confiscabile, la vendita si pone come la soluzione più opportuna.
D’altra parte, la norma citata, disciplinando la sorte dei beni sottoposti a sequestro, dispone, al comma 3, che “Se si tratta di cose che possono alterarsi, l’autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l’alienazione o la distruzione”. E tra i casi di alterazione, secondo i giudici, rientra senza dubbio anche il deprezzamento, pur se lo stesso non costituisca un vero e proprio deterioramento inteso in un’accezione prettamente fisica. Anche la modificazione della cosa che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore, dunque, può rientrare in tale concetto (in linea con quanto la giurisprudenza prevede anche in caso di danneggiamento di un bene).
Quando è utile procedere alla vendita?
In definitiva, quindi, l’Autorità giudiziaria, a seconda dei casi il Giudice o il Pubblico ministero, possono andare ben oltre al proprio potere di imporre una misura reale su un bene. Possono, infatti, disporre anche del diritto di proprietà, giungendo finanche al trasferimento conseguente alla vendita. A maggior ragione se, come nel caso in esame, la misura è finalizzata alla confisca del bene stesso.
D’altronde, tale valutazione giudiziale è resa sempre necessaria dalla tipologia del bene in questione e se, da un lato, richiede un apprezzamento in termini di valore, dall’altro, talvolta impone una pronuncia in termini di pericolosità, dannosità o anche solo fastidio (come nel caso di merci che possono “andare a male”), con la conseguente disposizione della distruzione dello stesso.
Il provvedimento immediato di vendita, quindi, in casi analoghi a quello di specie, costituisce un atto legittimo e quasi dovuto, di “buona amministrazione” dell’Autorità che, in tal modo, consente di evitare la perdita di valore attraverso la semplice alienazione e acquisizione del prezzo.
Laura Piras