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Legittimo impedimento del difensore, udienza rinviata anche alla Sorveglianza

Legittimo impedimento del difensore, udienza rinviata anche alla Sorveglianza.

Con ordinanza del 6 luglio 2016 il Tribunale di Sorveglianza revocava in danno di X la misura alternativa precedentemente concessa.

Avverso tale provvedimento X ricorreva per cassazione, assistito dal difensore di fiducia, osservando che  l’ordinanza sarebbe stata priva di motivazione in ordine alla “mancata concessione della liberazione anticipata” e che inoltre sarebbe stata adottata in violazione del diritto di difesa dell’imputato, in quanto in data 4.7.2016, il difensore aveva presentato istanza di rinvio per legittimo impedimento documentato.

Stante la tempestività e l’adeguatezza con cui era stato comunicato  l’impedimento e, stante il fatto che il procedimento camerale in questione, nella fase di merito, prevede la presenza necessaria del difensore, secondo la tesi difensiva, il mancato rinvio renderebbe radicalmente nulla la pronuncia impugnata, per violazione del diritto di difesa.

Legittimo impedimento del difensore, udienza rinviata anche alla Sorveglianza. Il principio di diritto del 2006.

Pertanto, la questione giuridica posta ai giudici di legittimità consiste nel valutare se nel procedimento di sorveglianza il comprovato impedimento legittimo dell’avvocato di fiducia a svolgere il mandato difensivo, per ragioni di salute, costituisca o meno causa di rinvio dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 666 c.p.p., co. 3, come  richiamato dal primo comma dell’art. 678 c.p.p..

principio di diritto
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E ciò anche tenendo in considerazione il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Corte (31461/2006), richiamato dal P.G., per il quale “il disposto di cui all’art. 420 ter cod. proc. pen., secondo cui il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell’udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall’art. 97, comma quarto, cod. proc.pen. “.

Legittimo impedimento del difensore, udienza rinviata anche alla Sorveglianza. Nuove esigenze.

Ebbene, secondo la Corte, tale principio, va bilanciato con le mutate esigenze procedimentali che si concretizzano “nel rafforzamento del ruolo difensivo nel processo odierno, nel rinnovato apprezzamento del ruolo fiduciario della difesa tecnica, nel perseguimento di un contraddittorio sempre più lontano da profili meramente formalistici e sempre più vicini ad approdi autenticamente sostanziali.” Esigenze che hanno determinato un’inversione di tendenza da parte delle stesse Sezioni Unite che, sul tema, sono tornate a pronunciarsi nel 2014 e recentemente nel 2016 con la sentenza n. 41432 con cui  si è stabilito che al giudizio camerale di appello, a seguito di processo di primo grado celebrato con rito abbreviato, è applicabile l’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen..

Legittimo impedimento del difensore, udienza rinviata anche alla Sorveglianza. Cambio di tendenza.

Dunque, partendo dalla premessa per cui la situazione di malattia integra impedimento legittimo e che il contraddittorio tra le parti processuali,  deve essere pieno e non soltanto formale, la Corte “opina, in riferimento proprio all’art. 127 c.p.p., che in siffatta prospettiva processuale la scelta del difensore di comparire all’udienza camerale, aderendo ad una specifica linea difensiva, non può essere vanificata da un evento imprevisto e imprevedibile o da forza maggiore che gli impedisca concretamente di partecipare all’udienza giacchè, in tal caso, si avrebbe una limitazione del diritto di difesa e delle garanzie fondamentali dell’imputato, del tutto indipendenti dalla strategia processuale perseguita, non giustificabile con riferimento alle sub valenti esigenze di celerità e snellezza proprie del rito camerale. Di qui un primo argomento per ritenere estensibile il principio di diritto affermato da SS.UU. 41432/2016 alla fattispecie in esame e cioè alla udienza camerale prevista per il giudizio di sorveglianza.”           

Tale conclusione secondo la Corte troverebbe conferma nel dato ermeneutico di cui all’art. 127 c.p.p. che disciplina il procedimento camerale, il cui  quarto comma dispone che, nel procedimento ivi disciplinato, l’udienza è rinviata “se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente “, disposizione questa prevista a pena di nullità. Orbene, la specialità di tale norma determina che il legittimo impedimento non rileverà, invece, laddove il condannato o l’imputato non si attiveranno per essere sentiti. Diversamente  per il difensore, il quale, avrà il diritto al rinvio dell’udienza se nelle condizioni di legittimo impedimento, in quanto avrà sempre la facoltà di opporlo.

Legittimo impedimento del difensore, udienza rinviata anche alla Sorveglianza Il principio di diritto del 2017.

Alla luce delle argomentazioni la Corte con la sentenza n. 27074 del 2017 ha pertanto stabilito il seguente principio di diritto: “nel procedimento di sorveglianza il legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute, adeguatamente provato nella sua serietà e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio dell’udienza in camera di consiglio di cui all’art. 127 c.p.p., fissata ai sensi dell’art. 666 c.p.p., co. 3, richiamato dal primo comma dell’art. 678 c.p.p.”.

Insomma sembrerebbe proprio il caso di dire … “ogni – si fa per dire – impedimento è giovamento”!

Iolanda Giannola

 

 

 

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