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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: le motivazioni devono essere effettive

Il principio enunciato dalla sentenza n. 24803/2016 della Corte di Cassazione non sarà certo “nuovo” ma di certo ripeterlo non guasta: in caso di licenziamento per motivo oggettivo le ragioni addotte devono essere specifiche e dimostrabili in maniera convincente.

Il caso

Nel caso di specie, il licenziamento per g.m.o., che aveva interessato un impiegato amministrativo, veniva giustificato alla luce della sfavorevole situazione del servizio sanitario “non meramente contingente” la quale aveva comportato la chiusura del reparto di fisiokinesiterapia a seguito della sospensione delle prestazioni a carico del Ssn.

Sebbene la società avesse provato che la contrazione economica aveva posto la necessità di licenziare, nel medesimo periodo, anche altri due fisioterapisti il Tribunale di primo grado ed anche i giudici dell’appello avevano accolto le censure del lavoratore.

La Corte d’appello, in particolare, rilevava come le prove fornite dal datore a sostegno del licenziamento non potessero essere considerate sufficienti o convincenti posto che la chiusura del reparto, a seguito di sospensione delle prestazioni a carico del Ssn, era stata solo temporanea e, di fatto, successivamente revocata.

Inoltre, il datore di lavoro non aveva fornito adeguata prova delle lamentate difficoltà economiche, non avendo, peraltro, dimostrato che il budget dell’anno fosse inferiore a quello degli anni precedenti, né avendo fornito prova della correlazione tra la risoluzione del rapporto e la congiuntura economica sfavorevole. Inoltre, neanche le testimonianze assunte in merito agli altri licenziamenti o alla riduzione di orario potevano considerarsi prove sufficienti.

La sentenza n. 24803

Anche la Cassazione, infine, ha rigettato le doglianze dell’azienda statuendo che la genericità delle dichiarazioni rese dai testi, in ordine alla stabile e non temporanea soppressione del reparto cui era addetto il lavoratore licenziato, nonché la non comprovata situazione di crisi economica dedotta come ragione del recesso, rendevano di fatto pretestuosa la ragione addotta a motivo del licenziamento.

La sentenza, dunque, ribadisce un principio non nuovo ma si pone come chiaro monito per le aziende che intendano procedere, o abbiano già dato luogo, a licenziamenti economici: il licenziamento si deve basare su ragioni non solo effettive e coerenti con il provvedimento preso, ma anche comprovate o comprovabili, perché se è vero che i giudici non posso sindacare sulla scelta del merito tuttavia possono sempre accertarne l’effettività.

Fabiola Fregola

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