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Liquidazione Avvocato: nell’appello contro la violazione dei minimi, basta allegare la nota spese

Liquidazione Avvocato: nell’appello contro la violazione dei minimi, basta allegare la nota spese.

Sempre più spesso gli Avvocati si trovano a dover “lottare” per essere adeguatamente retribuiti, e non solo contro i propri clienti, anche contro liquidazioni giudiziali che stabiliscono compensi anche al di sotto, di quelli che erano, i minimi tariffari …

Avverso la sentenza che accoglieva solo in parte l’appello dall’Avvocato X, rigettando il gravame sulla disposta liquidazione dei diritti di avvocato, lo stesso proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per  violazione e falsa applicazione della legge n. 248 del 2006 e del d.m. n. 127 del 2004.

A detta del difensore, il Tribunale aveva, erroneamente, ritenuto non applicabile, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il d.m., sulle tariffe professionali, sulla base dell’ abolizione dell’obbligatorietà delle tariffe medesime ad opera della legge di conversione del d.l. n. 223 del 2006.

Liquidazione Avvocato: la Cassazione e l’abrogazione della tariffa

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Ebbene, la Cassazione, con ordinanza n.14038 del 06.06.2017,  ha ritenuto fondato il motivo di gravame, affermando che “l’abolizione dei minimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l’esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia quando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza (Cass. n. 7293/2011) e ciò sino all’intervenuta abrogazione della tariffa medesima, disposta, con riferimento alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, dall’art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Cass. n. 11232/2013) e con effetti dall’entrata in vigore del d.m. 20 luglio 2012, n. 140.”

Avrebbe quindi errato il Tribunale ad escludere l’applicabilità delle invocate tariffe in riferimento alla prestazione del professionista conclusasi a gennaio/febbraio 2012 ( data della sentenza di primo grado) e quindi  prima dell’entrata in vigore dunque del d.m. 20 luglio 2012.

La Corte specifica infatti che i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, devono applicarsi quando la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, anche laddove tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, “evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata (Cass., S.U., n. n. 17405/2012)”.

Liquidazione Avvocato: nell’appello basta allegare la nota spese

I Giudici di legittimità, nell’occasione, rammentano che, “in tema di liquidazione delle spese processuali, a fronte di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell’art. 24 della legge n. 794 del 1942” (Cass. n. 21791/2015).

Dunque quando la sentenza sia impugnata con riguardo alle spese, perché violati i minimi tariffari, unico onere di parte appellante sarà quello di fornire al giudice di appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso dovuto al professionista: allegando al ricorso la nota spese.

Nulla di più semplice!

Iolanda Giannola

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