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L’ordinanza di inammissibilità è impugnabile con ricorso per Cassazione?

L’ordinanza di inammissibilità è impugnabile con ricorso per Cassazione?

È ricorribile  in Cassazione il provvedimento con il quale in sede di reclamo la Corte d’Appello dichiara inammissibile l’azione di classe di cui all’art. 140-bis del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206?

Provvedimenti oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost

Deve ricordarsi che, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., “contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge”.

Un provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio – requisito necessario per proporre ricorso  per Cassazione ex art. 111 Cost. – quando incide con efficacia di giudicato su diritti soggettivi.

La decisorietà consiste nell’attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato.

Ne  consegue che ogni provvedimento giudiziario che abbia i caratteri della decisorietà nonché della definitività – in quanto non altrimenti modificabile – può essere oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost.

La proponibilità del ricorso per  Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., infatti, è condizionata alla sussistenza dei necessari requisiti della decisorietà, intesa come idoneità a risolvere una controversia intorno a diritti soggettivi o status, e della definitività, ossia della stabile incidenza di quei provvedimenti sui predetti diritti soggettivi e della insuscettività dei medesimi di essere revocati, modificati o assoggettabili ad altri rimedi giurisdizionali.

Escluso il ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità

 

Il provvedimento che definisce in sede di reclamo il giudizio con dichiarazione di inammissibilità – senz’altro definitivo in quanto avverso lo stesso non è previsto alcun rimedio impugnatori-ha natura decisoria?

Occorre tenere conto che  la nozione di decisorietà, che costituisce l’imprescindibile presupposto per l’accesso al giudizio di legittimità, può in astratto essere intesa in una molteplicità di significati.

Come noto, infatti, con l’introduzione del giudizio ex art. 140 bis c.cons., il consumatore – eventualmente mediante associazioni a cui dà mandato o comitati cui partecipa – si propone come attore di classe.

Si propone  come colui che intende far valere in giudizio il fascio di diritti soggettivi omogenei sorti come conseguenza di un illecito plurioffensivo.

Con tale domanda, tuttavia, e  ancor prima che questa sia dichiarata ammissibile, il proponente deduce in giudizio il proprio diritto soggettivo, diritto al risarcimento del danno sofferto, ovvero quel diritto che ritiene  rappresentativo delle altre pretese appartenenti ai membri della classe.

Muovendo da tali premesse- rileva la Suprema Corte- si può sostenere che l’ordinanza di inammissibilità ex art. 140 bis cod. cons. non impedisce la proposizione dell’azione risarcitoria in sede ordinaria. Ciò che è inibita non è la tutela giurisdizionale di un diritto sebbene la tutela giurisdizionale in una determinata forma di un diritto tutelabile nelle forme ordinarie.
Si tratta di provvedimento analogo a quello di rigetto della “domanda d’ingiunzione”, cioè un provvedimento che “non pregiudica la riproposizione della domanda anche in via ordinaria” e, che, quindi, non è ricorribile per Cassazione neppure ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto insuscettibile di passare in cosa giudicata.

Il ricorso inammissibile non pregiudica l’azione collettiva di altri soggetti

Il  provvedimento  pronunciato in sede di reclamo preclude la possibilità di un’altra azione di classe da parte di un soggetto collettivo diverso?

Quali rapporti intercorrono tra l’azione dichiarata inammissibile e le azioni individuali?

Deve ritenersi che- rilevano le Sezioni Unite- allorquando l’azione di classe di cui all’art. 140-bis del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 è finalizzata ad ottenere la tutela risarcitoria di un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe e non anche un interesse collettivo, l’ordinanza d’inammissibilità adottata dalla Corte d’Appello in sede di reclamo non è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost.

Infatti il medesimo diritto  è suscettibile di tutela attraverso l’azione individuale finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno.

La dichiarazione di inammissibilità preclude altresì la riproposizione dell’azione da parte dei medesimi soggetti ma non da parte di chi non abbia aderito all’azione oggetto di quella dichiarazione.

Una tale azione proposta unicamente a fini risarcitori e non a tutela di interessi collettivi non costituisce  altro che uno strumento apprestato al legislatore per far valere la domanda risarcitoria. Costituisce, cioè, un mezzo processuale di tutela che si viene ad aggiungere a quello ordinario spettante al singolo interessato per ottenere il bene della vita, consistente nel risarcimento di un danno che egli assume di avere subito per effetto della condotta posta in essere dal soggetto danneggiante.

Ciò tuttavia non comporta che, nel caso in cui vengano fatte valere unicamente posizioni individuali e non venga quindi azionato un interesse collettivo, il bene della vita cui mira la domanda sia diverso dal ristoro del pregiudizio subito dal singolo appartenente alla classe e sia, quindi, un bene che può senz’altro essere tutelato anche attraverso la proposizione di un’azione individuale avente la medesima finalità.

In altri termini, la differenza soggettiva che si ha tra azione di classe e azione individuale, allorquando con la prima vengano fatte valere pretese che incidono esclusivamente sul piano risarcitorio o restitutorio, non determina un mutamento dell’oggetto della domanda, che continua ad essere la pretesa alle restituzioni o al risarcimento del danno subito da ciascuno degli appartenenti alla classe che abbiano agito con l’azione di cui all’art. 140 bis..

Sabrina Nista

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