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Maestra violenta: maltrattamenti o abuso di mezzi di correzione?

Complici i numerosi fatti di cronaca venuti alla luce negli ultimi anni, ormai i riflettori mediatici sono puntati sugli istituti scolastici e sul timore che al loro interno possano avvenire abusi fisici e psichici in danno dei minori.
Comportamenti degli insegnanti, quali i duri rimproveri e le punizioni fisiche, che in passato erano considerati accettabili in funzione dell’educazione dei bambini, oggi, grazie anche al maggiore interesse verso lo sviluppo psico-emotivo nell’età infantile, suscitano reazioni di sgomento e orrore nell’opinione pubblica, nonché l’intervento dell’Autorità Giudiziaria.

Ma quali sono i limiti invalicabili che gli educatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento del loro delicato compito? E quali possono essere le conseguenze penali per chi supera tali limiti?

In una recente pronuncia la Corte di Cassazione, traendo spunto dal ricorso avverso l’applicazione della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio dell’attività di insegnamento nei confronti di una maestra, affronta proprio tale tematica con particolare riferimento ai rapporti tra i reati che in casi simili vengono spesso contestati: l’abuso di mezzi di correzione o di disciplina e i maltrattamenti contro familiari e conviventi.
Entrambe le ipotesi di reato tutelano la dignità personale di soggetti sottoposti alla cura o alla tutela di altri soggetti nei cui confronti si rivela uno stato di soggezione; tuttavia, mentre il più grave reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p. punisce l’autore per il semplice fatto che commetta abitualmente abusi fisici o psichici nei confronti di familiari o conviventi o di persone comunque allo stesso affidate, invece l’ipotesi meno grave di abuso di mezzi di correzione o disciplina di cui all’art. 571 c.p. presuppone che il soggetto agente abbia la facoltà di ricorrere a mezzi correttivi (il c.d. jus corrigendi) in funzione del rapporto educativo che lo lega alla vittima ed ecceda nell’utilizzo di tali metodi “educativi”.
Come già anticipato, però, nel corso degli anni è radicalmente mutata l’impostazione dei rapporti in cui un soggetto esercita una forma di autorità su un altro, essendo oggi considerato inaccettabile che il fine educativo giustifichi atti di violenza.
Alla luce del ridimensionamento dello jus corrigendi come tradizionalmente inteso, determinate condotte che in passato potevano rientrare nella ipotesi più lieve dell’abuso dei mezzi di correzione, oggi gli stessi comportamenti sono puniti a titolo di maltrattamenti e il reato di cui all’art. 572 c.p. viene applicato anche fuori dall’ambito familiare fino a ricomprendere i rapporti di istruzione e di lavoro.

Con la sentenza n° 47299 del 13.10.2017 la Sesta Sezione della Suprema Corte, sul solco delle precedenti pronunce, contribuisce a delineare il discrimine tra le due ipotesi di reato quando gli episodi di violenza avvengono ad opera dell’insegnante in danno degli studenti.

In particolare la Corte si sofferma su due differenti profili: quali siano i confini dei mezzi di correzione e se l’intento educativo abbia rilevanza nella valutazione del reato.
Per quanto attiene al primo dei due profili menzionati, posto che già con il R.D. n°1297/1928 veniva espressamente vietato l’uso di sanzioni corporali, ad avviso dei Giudici l’ambito dello jus corrigendi comprende quelle reazioni dell’insegnante che siano oggettivamente connotate da “finalità educative astrattamente accettabili” e attuate con metodi che facciano comprendere le ragioni del rimprovero.
Di conseguenza si avrà abuso quando la reazione, seppur sorretta dai citati presupposti, appaia motivata ma sproporzionata rispetto al comportamento da correggere dell’alunno, mentre si parlerà di maltrattamenti in caso di comportamenti violenti o mortificanti non sorretti da alcun messaggio educativo.
Quanto all’intento dell’insegnante e alla convinzione di agire nell’esclusivo interesse del minore, la Corte di Cassazione ritiene che se i comportamenti sono oggettivamente esclusi dall’ambito dei mezzi di correzione come appena precisato, non ha alcuna rilevanza che il soggetto ritenga di perseguire una finalità educativa in quanto il rapporto tra mezzo utilizzato e scopo dell’azione deve essere valutato oggettivamente, con esclusivo riferimento al contesto e al rapporto cui si fa riferimento.
Ancora una volta dunque la Suprema Corte mostra come l’applicazione della legge spesso debba adeguarsi all’evoluzione costante dei rapporti e della società.

Alessia Alongi

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