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Maestra violenta tra il reato di maltrattamenti in famiglia e abuso di mezzi correttivi: parola alla Cassazione

L’uso della violenza da parte di una maestra d’asilo nei confronti dei bambini, se non occasionale, rientra nel gravissimo reato di maltrattamenti in famiglia e non è mero abuso di mezzi di correzione.

E’ quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 11956 del 13 marzo 2017.

Un’insegnante di scuola materna era stata accusata e condannata in primo grado per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 del codice penale a seguito di specifici e reiterati atti di sopraffazione, anche violenti, posti in essere nei confronti dei piccoli affidatigli. Successivamente, la Corte d’Appello riqualificava il fatto nel meno grave reato ex art. 571 c.p. come abuso dei mezzi di correzione o disciplina riducendo la pena a soli 4 mesi di reclusione.

La Suprema Corte penale di Cassazione, pur non potendo aumentare la pena irrogata per mancanza di impugnazione da parte del PM, si è pronunciata sulla vicenda, enunciando due principi di fondamentale importanza in materia di violenze scolastiche.

Testimonianze dei bambini contro l’insegnante: il vaglio di attendibilità

In primo luogo, la Corte ha affermato che le dichiarazioni dei bambini non sempre sono inaffidabili; è stato enunciato il principio per cui “le dichiarazioni provenienti da bambini ancora in tenera età non possono in alcun modo legittimare una preconcetta valutazione di loro inaffidabilità e nemmeno lo svilimento della loro portata, vero essendo semmai che esse impongono un vaglio particolarmente attento e circostanziato da parte del giudicante”.

Le testimonianze dei bambini, anche se in tenera età, accompagnate dalle dichiarazioni dei genitori e da elementi esterni di riscontro quali gli indizi sintomatici di disagio e malessere dei bambini in presenza dell’insegnante accusata dei comportamenti violenti, possono dunque essere elementi sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio e, a seguito di un attento ed approfondito vaglio del giudice, possono da soli portare ad una pronuncia di condanna.

Violenza nelle aule di scuola: maltrattamenti in famiglia per l’insegnante accusata

“L’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell’ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti” è questo il principio enunciato dalla Corte in numerose sentenze ed ivi ribadito.

La Corte ha qualificato ai sensi dell’art. 572 c.p., cioè come maltrattamenti in famiglia , e non come il meno grave reato di abuso dei mezzi di correzione, la condotta della maestra di scuola materna, i cui metodi, ancorché per pretese finalità educative, erano improntati a ripetuto ricorso alla violenza, sia psicologica che fisica, nei riguardi dei minori a lei affidati.

L’uso della violenza da parte della maestra verso i bambini non può avere una finalità educativa, in considerazione della tutela della dignità della persona umana, inclusa quella dei minori, quale principio supremo dell’ordinamento e per garantire l’armonioso sviluppo della personalità dei bambini che sarebbe senza dubbio compromessa dall’uso di mezzi correttivi violenti.

La Corte precisa tuttavia che per la configurazione del reato ex art. 572 di maltrattamenti in famiglia, occorre che le condotte violente dell’insegnante siano state ripetute, abituali e non meramente occasionali o episodiche per il requisito fondamentale della abitualità della condotta per la configurazione del reato in parola.

Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto la condotta violenta dell’insegnante non meramente occasionale e quindi ha ritenuto di riqualificare il fatto nel più grave reato di maltrattamenti, tuttavia, in mancanza di impugnazione da parte del PM non ha potuto incrementare il trattamento sanzionatorio rimasto quindi quello più mite connesso al reato meno grave di abuso dei mezzi correttivi.

Martina Scarabotta

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