Mail anonime per screditare la ex, scatta il licenziamento.
Un tempo c’era la lettera anonima. Poi c’è stata la telefonata anonima. Ora la mail anonima. Chiunque può offendere, insultare, screditare un collega che non sopporta o un ex amante diffondendo notizie false o parzialmente vere. Tale comportamento, accompagnato dall’errata convinzione di essere coperti dall’anonimato può avallare comportamenti criminali. Quando le mail anonime vengono fatte circolare nell’ambiente di lavoro da un dipendente al solo scopo di screditare la ex fidanzata che ha una nuova relazione con un collega si apre la strada del licenziamento.
Mail anomine per screditare la ex, reato online
È quanto confermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24796 del 2016.
L’invio di mail anonime da parte del dipendente di una Università che era stata lasciato da una collega che lo aveva prontamente sostituito con un altro lavoratore dell’ateneo, integra comportamento penalmente rilevante.
Benché non si trattasse di un “triangolo” perché la donna era tornata libera, lui non aveva resistito all’impulso di vendicarsi, pubblicizzando i messaggi tra i due neo fidanzati, al solo scopo di screditare la sua ex .
Vendetta che gli era costata innanzitutto l’imputazione per tre reati: accesso abusivo alla posta elettronica altrui, attribuzione di falsa identità relativa ad un indirizzo di posta elettronica a nome di altri con diffusione di notizie e dati sensibili in ambito aziendale e appropriazione indebita aggravata di strumenti informatici di proprietà del datore.
Mail anonime per screditare la ex, via libera al licenziamento
La Corte di Cassazione conferma la legittimità del licenziamento per giusta causa del dipendente vendicatore.
Nella specie, la condotta posta in essere dal reclamante, relativa alla illecita diffusione di posta elettronica, con scopo ritorsivo e diffamatorio nei confronti di altro lavoratore, celando in modo odioso la propria identità, integra di per sé i requisiti della giusta causa.
Già da sola, tale condotta appare idonea a ledere gravemente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro, in modo tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
In effetti, l’Università lo aveva licenziato per giusta causa dopo aver sottolineato lo scopo ritorsivo e diffamatorio nei confronti di un collega e l’odiosa condotta di celare la propria identità.
L’anonimo vendicatore era stato incastrato dalla sua abilità con i mezzi tecnologici.
Era il solo, secondo gli investigatori, in possesso delle conoscenze tecniche per attuare l’artificio informatico.
In più il suo telefono era stato agganciato da una cella nei pressi del router senza che lui fosse in grado di spiegare perché si trovava lì.
Per finire c’era il movente di un amore travagliato e finito male.
Tutti questi elementi di accusa, costituivano, nel loro insieme, indizi gravi in ordine ai fatti addebitati al il ricorrente.
Ricorrente che si era limitato a contestare un passaggio della testimonianza, ma che non aveva mai fornito le ragioni per cui il suo telefono avesse agganciato tale cella, né tanto meno dato conto di non esserne sempre rimasto in possesso.
Ed era proprio questa l’essenza delle presunzioni sopra ampiamente valorizzate, rispetto alle quali, raggiunta una prova significativa della presenza del ricorrente sarebbe stato onere del predetto di dare una prova piena che ne avesse escluso la fisica collocazione secondo i condivisi termini dell’accusa.
Sabrina Nista