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Malattia incurabile e diagnosi tardiva: il medico è responsabile

Anche se la malattia è ormai incurabile, nell’ipotesi di diagnosi tardiva il medico è comunque responsabile.

Questo quanto statuito dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 50975/2017.

Il fatto

La vicenda originava da un consulto medico richiesto dalla malcapitata paziente che presentava astenia, forti dolori addominali e calo ponderale.

A fronte del quadro sintomatico lamentato dalla paziente e dopo la sottoposizione della stessa ad esami clinici prescritti dal medico, questi diagnosticava un’ernia iatale non disponendo ulteriori idonei accertamenti citoistologici.

Solo successivamente, la paziente scopriva che i sintomi manifestati erano causati da una ben più grave patologia: un’adenocarcinoma mucocosecernente ad origine pancreatica.

Il medico “disattento” veniva, dunque, imputato per il grave reato di omicidio colposo.

La voce agli Ermellini

I Giudici della Suprema Corte con un’ampia argomentazione si occupano della delicata questione dell’errore diagnostico del medico.

Gli Ermellini chiariscono che in tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.

Occupandosi della vicenda della malcapitata paziente, i Giudici precisano che l’errore diagnostico del medico e la conseguente intempestiva diagnosi tumorale sono causa dell’evento dannoso in quanto “la stessa scienza medica (…) sostiene la necessità di una sollecita diagnosi delle patologie tumorali e rileva come la prognosi della malattia vari a seconda della tempestività dell’accertamento” (sentenza n. 36603 del 5.5.2011, Faldetta).

Pertanto, vi è responsabilità penale anche quando l’omissione del sanitario contribuisca alla progressione del male.

Di assoluto rilievo la precisazione degli Ermellini, i quali evidenziano che in tema di nesso causale non può escludersi la responsabilità del medico il quale colposamente non si attivi e contribuisca con il proprio errore diagnostico a che il paziente venga a conoscenza della propria malattia tumorale.

Ciò anche a fronte di una patologia incurabile e di una conseguente prospettazione di morte ritenuta inevitabile, laddove, comunque vi sia l’alta probabilità logica che il ricorso ad altri rimedi terapeutici, o all’intervento chirurgico, avrebbe determinato un allungamento della vita, che è un bene giuridicamente rilevante indipendentemente dalla durata.

Domenica Maria Formica

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