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Malattia che supera il comporto, sì al licenziamento se la patologia non è legata allo stress da super lavoro

Malattia che supera il comporto, sì al licenziamento se la patologia non è legata allo stress da super lavoro

Con la sentenza della Corte di Cassazione Civile sezione lavoro n. 26463 del 21 dicembre 2016 i giudici di legittimità si sono espressi sul caso di un lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto, a causa di assenze dovute a episodi infartuali e sofferenze coronariche che lo avevano colpito.

Per comprendere i profili della pronuncia, occorre anzitutto specificare cosa si intenda per periodo di comporto. Si definisce periodo di comporto quel lasso di tempo durante il quale il lavoratore in malattia ha diritto a non perdere il posto di lavoro, potendo essere licenziato soltanto per giusta causa, giustificato motivo oggettivo o cessazione completa dell’attività d’impresa. Superato tale periodo a causa di eccessive assenze, il licenziamento è possibile.

Superamento del comporto: la decisione della Cassazione

La sentenza analizza, sulla base dei motivi di impugnazione addotti dal ricorrente, il ruolo delle consulenze tecniche d’ufficio esperite in corso di causa e il rapporto di causalità fra le mansioni del lavoratore – addetto alla manutenzione delle caldaie – e la malattia dallo stesso sviluppata. La ricostruzione del ricorrente, peraltro, precisava che in sede d’appello non si fosse data rilevanza alla gravosità delle mansioni affidategli e alle eccessive temperature dell’ambiente lavorativo.

Secondo la prima consulenza tecnica, l’aterosclerosi coronarica e gli infarti del ricorrente erano causalmente connessi alle mansioni svolte, per cui le assenze dovute a queste patologie non potevano essere computate nel periodo di comporto ed il licenziamento era illegittimo.

La seconda CTU invece arrivava al risultato opposto: escludendo il nesso di causalità e ritenendo giustificato il licenziamento, evidenziava i diversi fattori di rischio precedenti alla patologia (familiarità per malattie vascolari, tabagismo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia) e riteneva le mansioni affidate al lavoratore compatibili con le sue condizioni e non comportanti sforzi eccessivi.

La Corte di Cassazione non accoglie i motivi del ricorrente in relazione al mancato valore attribuito alla prima consulenza, in quanto qualsiasi valutazione in tal senso “si risolve in un mero dissenso diagnostico, che non attiene a vizi del processo logico-formale, ma si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice”.

In sede d’appello infatti, sulla scorta delle considerazioni peritali della seconda consulenza, era stato “motivatamente escluso che lo stress lavoro-correlato di cui parlava il primo consulente avesse avuto un’incidenza concausale sull’insorgere e sul manifestarsi della patologia dell’odierno ricorrente”.

Pertanto, poiché le condizioni di lavoro non hanno contribuito eziologicamente allo sviluppo della patologia del lavoratore, le assenze non possono di conseguenza essere detratte dal calcolo del termine di comporto ed il licenziamento è legittimo.

Chiara Pezza

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