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Maltrattamenti in famiglia: l’insufficienza delle dichiarazioni della vittima per l’arresto

La sentenza n°642/2017 della Corte di Cassazione evidenzia un contesto nel quale le sole dichiarazioni rese dalla persona offesa non assumono carattere decisivo. Nel caso affrontato, la mancata convalida dell’arresto del coniuge violento è stata determinata proprio dalla riconosciuta e confermata “insufficienza” di tali dichiarazioni a tal fine.

Aumenta il numero dei “reati di genere”, così come quelli commessi in seno a quel microcosmo di relazioni affettuose dove prima di tutto dovrebbero esser assicurati riparo e serenità . Ma nell’adottare misure a contrasto degli stessi, è bene non confondere i presupposti di fondo richiesti dalla legge. E’ questo quanto sembra ricavarsi dalla recentissima sentenza della Cassazione n° 642 del 2017.

La vicenda: l’arresto e la “flagranza di reato”

Con un’ordinanza del Settembre 2014 il Tribunale di Napoli non convalidava l’arresto, originariamente eseguito per una serie di reati tra i quali lesioni e maltrattamenti in famiglia (si trattava di condotte perpetrate a danno della coniuge convivente dell’arrestato). Alla base dell’arresto si erano poste le sole dichiarazioni della vittima- contenute nella denuncia- tali però da non permettere di considerare integrato il presupposto della flagranza di reato (artt. 380 ss. c.p.p.), centrale per il ricorso a questa misura restrittiva. La Procura partenopea ,nel ricorrere contro l’ordinanza, riteneva al contrario che il Tribunale avesse proceduto ad una valutazione errata, perchè riguardante il quadro indiziario e non la legittimità dell’arresto stesso, unico aspetto che invece deve accertarsi nell’apposita udienza di convalida.

L’intervento delle Sezioni Unite: il rilievo “non decisivo” riconosciuto alle dichiarazioni della vittima

La vicenda assume nel tempo contorni più variegati. Nell’udienza del 2015 dinanzi alla Suprema Corte si riscontra infatti l’impossibilità di addivenire ad una risoluzione della medesima, data la diffusa incertezza riscontrata in ordine ai presupposti dell’arresto in flagranza: in altre parole, si tratta di una vera e propria questione giurisprudenziale-in ordine all’apprezzabilità o meno, in tal caso, delle dichiarazioni della persona offesa-che come tale avrebbe necessitato del solo intervento delle Sezioni Unite.

Con sentenza n° 39131/2015 le Sezioni Unite risolvono la questione, affermando che “…è illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto poichè , in tale ipotesi, non sussiste la condizione di <<quasi flagranza>> , la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato””.

Nel caso di specie l’arresto era stato disposto proprio sulla base delle sole precedenti dichiarazioni della persona offesa , “…al di fuori di ogni riscontro di attualità se non previa istruttoria da espletarsi”,  e tra l’altro neanche in grado di sostenere senza alcun dubbio la condotta abituale tipica del delitto di maltrattamenti in famiglia. Da qui, la legittimità- confermata infine dalla Suprema Corte con sentenza 642/2017- dell’ordinanza di non convalida dell’arresto.

Tra “tutela immediata” e rispetto della legge

Per quanto si discuta circa l’idoneità o meno in concreto degli strumenti oggi a disposizione contro reati che destano particolare allarme sociale, con la sentenza in parola  si ribadisce comunque un principio fondamentale che rischia di essere trascurato: l’inviolabilità della libertà personale, se non nel rispetto di precise prescrizioni di legge (art. 13 Cost.). L’innegabile utilità, in termini di tutela immediata, che sono in grado di fornire misure quali arresto e fermo- quanto meno nella capacità di superare le difficoltà che potrebbero derivare dai tempi di adozioni delle misure cautelari- non può giustificare eccezione a tale principio, se non espressamente autorizzata dal Legislatore.

Ovviamente con questa precisazione dei presupposti dell’arresto compiuta dalla Cassazione non si ridimensiona affatto la tutela della persona offesa, soprattutto a fronte dell’eventuale difficoltà di reperire prove dell’altrui responsabilità. Infatti, le dichiarazioni della persona offesa sono sufficienti a provare la sussistenza della responsabilità penale, verificata la loro attendibilità alla luce del contesto in cui tali dichiarazioni vengono rese (così Cass. n° 46510/2014; 20531/2014), assumendo perciò rilievo decisivo ma in un ambito comunque diverso da quello delle misure precautelari.

Antonio Cimminiello

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