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Maltrattamenti da parte dei vigili urbani: la Corte EDU condanna l’Italia

Fratture, urla, prevaricazioni. La cronaca quotidiana è purtroppo piena di tali vicende. Ma se i responsabili sono…i tutori stessi della legge? La Corte EDU si è soffermata su un caso del genere avvenuto in Italia.

Una particolare vicenda di maltrattamenti che nel 2013 ha visto come “protagonisti” i Vigili Urbani  a Benevento ha trovato il suo epilogo di recente dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la condanna del nostro Paese (Prima Sezione, ricorso 21759/15).

La vicenda

Nell’Aprile del 2013 un normale controllo di routine ad opera di due Agenti della Polizia Municipale di Benevento nei confronti di una donna degenera prima in un’accesa discussione e poi in una serie di condotte più gravi. Precisamente, la donna sarebbe prima stata trascinata con forza al di fuori della sua auto e poi fatta oggetto di urla, tali da ingenerarle un profondo stato d’ansia e di alterazione fisica che non le consentiva di sottoporsi al test dell’etilometro. L’automobilista veniva così condotta al locale Comando di Polizia Municipale, dove si ritenne addirittura di ammanettarla (aveva voluto di sua iniziativa provare a utilizzare il telefono di servizio, dopo che però le era stato negato di chiamare i propri familiari e il proprio legale) così causando tuttavia il ferimento dei polsi e la frattura del pollice destro.

Nel verbale di accertamento redatto dagli Agenti si evidenziava al contrario una particolare agitazione della donna, che si sarebbe essa stessa resa responsabile di minacce ed insulti, al punto da dover essere ammanettata per trovare quiete.

Lo “strascico” giudiziario

La ricorrente sporgeva denuncia per minacce, abuso d’ufficio e lesioni. Si avviava così un’indagine la quale però trovava conclusione nel Gennaio 2014 con la richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero. Motivazione? “Le accuse contenute nella denuncia non sono confermate dalle deposizioni dei testimoni individuati dalla vittima”. Non solo la successiva opposizione ad archiviazione risultò vana (nonostante si lamentassero talune presunte anomalie durante le indagini, ad esempio il mancato interrogatorio della vittima), ma la donna fu essa stessa coinvolta in altro procedimento penale, questa volta nella veste di imputata per i reati di lesioni, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto influenza di alcool, rimediando la pena sospesa di 28 giorni di reclusione, limitatamente al reato di lesioni.

Nel rivolgersi alla Corte EDU, la ricorrente lamentava così tanto la violazione dell’art. 3 della Convenzione (che vieta torture, pene e trattamenti degradanti ed inumani) quanto la mancanza di adeguatezza  per l’attività d’indagine svolta.

Interviene la Corte: autorità pubbliche e privazione della libertà personale

La Corte di Strasburgo inquadra innanzitutto la fattispecie posta alla sua attenzione. Non c’è dubbio che si tratti di ricorso della forza fisica da parte di agenti delle forze dell’ordine, il quale, per qualificarsi come maltrattamento ex art. 3 deve essere di regola corroborato da prove “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Quest’onere probatorio particolarmente rigoroso si attenua però quando i relativi eventi, per le modalità e i luoghi ove si svolgono, risultano poi “di esclusiva conoscenza dell’autorità”: è in questo caso che il convenuto (il Governo dello Stato membro interessato) dovrà dimostrare in giudizio l’infondatezza della ricostruzione offerta dalla vittima. Si tratterà insomma di superare forti “presunzioni fattuali”.

Uguale attenzione si richiede agli organi giudiziari impegnati nell’attività d’indagine. Sarà necessario, tra le altre cose,  assicurare adeguatamente tutte le relative prove .

Le censure della Corte

Diverse sono le anomalie che la Corte EDU riscontra nel caso di specie. In particolare, si evidenzia l’assenza dell’attenzione approfondita che avrebbe dovuto connotare l’attività giurisdizionale nel complesso: dall’ingiustificata attenzione mostrata solo per gli avvenimenti in strada e non per quelli-più gravi- in Comando al carattere succinto , laconico e standardizzato delle motivazioni addotte tanto dal Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione quanto dal GIP nella successiva decisione.

Ugualmente, il Governo non ha soddisfatto l’onere probatorio sopra descritto: i suoi rilievi infatti “…sono imperniati su un generale affidamento sullo stato d’agitazione della ricorrente e su dichiarazioni generiche relative alla necessità di usare la forza per rispondere a tale condotta né specifici particolari sulle modalità di svolgimento dei fatti all’interno del Comando, ma ha rinviato in termini generali a quanto esposto dagli agenti”, come si legge nella pronuncia.

Quando la tortura è “di Stato”

La sentenza esaminata si pone in ideale continuità con quel filone di pronunce sovranazionali che ugualmente hanno condannato l’Italia proprio in merito a vicende riguardanti aggressioni da parte di agenti pubblici. Se molte di queste hanno rappresentato per lo più un monito per il Legislatore a causa dell’assenza di fattispecie incriminatrici ad hoc, in questo caso però si è evidenziata più che altro la necessità che la relativa attività giudiziaria rappresenti per davvero “…un serio tentativo di scoprire che cosa è realmente accaduto” , richiamando principi già ribaditi con la significativa sentenza “Bouyid c. Belgio “del 2009.

Antonio Cimminiello

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