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Mamma voglio conoscerti: nato da parto anonimo può chiedere alla madre se ha cambiato idea

Per la Cassazione il giudice può accertare se la madre voglia o meno mantenere l’anonimato di fronte al desiderio del figlio di conoscere la sua identità

La cassazione, con la sentenza n. 1946 del 25 gennaio 2017, interviene sul delicato tema del parto anonimo, riconoscendo la possibilità per il giudice, con un procedimento riservato, di interpellare la madre per verificare che confermi la propria decisione di rimanere sconosciuta.

La madre è un angelo che ci guarda
che ci insegna ad amare!

Ella riscalda le nostre dita, il nostro capo
fra le sue ginocchia, la nostra anima
nel suo cuore: ci dà il suo latte quando
siamo piccini, il suo pane quando
siamo grandi e la sua vita sempre.

La madre di Victor Hugo

Il bisogno di conoscenza delle proprie origini rappresenta un aspetto centrale della personalità di ogni individuo e può condizionare la sua vita di relazione.

Per tale ragione il diritto del figlio di conoscere le proprie origini costituisce un elemento significativo non solo nel sistema costituzionale italiano ma anche nella Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.

Il sistema legislativo italiano, inoltre, riconosce alla donna che ha partorito avvalendosi dell’anonimato il diritto a rimanere ignota.

La Corte Costituzionale nel 2013 è intervenuta in tema di parto anonimo dichiarando l’incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede la possibilità di modificare questa scelta.

Al Parlamento, pertanto, è stato rimesso il compito di creare un procedimento volto a consentire la verifica della perdurante volontà della madre naturale di non voler essere nominata.

All’indomani della pronuncia della Corte Costituzionale, tuttavia, la giurisprudenza si è divisa: alcuni giudici hanno negato ogni possibilità di interpello della madre in attesa di una legge del Parlamento, altri, invece, hanno ammesso tale opportunità anche senza una legge, in forza dei principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e per effetto della predetta sentenza di illegittimità costituzionale del 2013

La Cassazione, dunque, considerato il particolare interesse sociale in ordine al delicato tema del parto anonimo, ha stabilito che l’inerzia del legislatore non può compromettere il diritto fondamentale dell’individuo di conoscere le proprie origini anche se nato da madre anonima.

Pertanto, il giudice, su richiesta del figlio, può interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata al fine di una eventuale revoca di tale dichiarazione utilizzando un procedimento che ne garantisca la massima riservatezza.

Rosanna Guarnaccia

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