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Mancata notifica della sentenza: nessuna responsabilità per l’avvocato

La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla responsabilità professionale dell’avvocato, escludendola, con riguardo all’ipotesi di mancata tempestiva notifica della sentenza favorevole ottenuta per il cliente.

Ben si sa che le sentenze, anche quelle pronunciate dal giudice in primo grado, sono immediatamente esecutive in base all’art. 282 del codice di procedura civile e quindi in forza di esse si può agire in via esecutiva nei confronti della controparte soccombente, previa notifica, da parte dell’avvocato, della sentenza esecutiva unitamente all’atto di precetto. E se l’avvocato omette la notifica tempestiva della sentenza e quindi ritarda l’inizio dell’esecuzione, può configurarsi una responsabilità professionale in capo al difensore? è il tema affrontato dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza 26524 del 9 novembre 2017.

Un cliente aveva citato in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, il proprio avvocato chiedendone la condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità professionale, lamentando il fatto che il difensore non avesse tempestivamente agito in via esecutiva facendo valere le due sentenze a lui favorevoli ottenute dal Tribunale, ritardo grazie al quale i debitori avevano avuto la possibilità di vendere i loro immobili, facendo venire meno la garanzia patrimoniale e rendendo così assai difficoltoso il recupero del credito accertato nelle sentenze.

I giudici del merito e la Corte di Cassazione hanno rigettato la domanda, condannando invece il cliente al pagamento del compenso spettante all’avvocato. Infatti la Corte ritiene che non notificare tempestivamente la sentenza favorevole può essere svantaggioso per la parte vittoriosa, sotto due aspetti: in primis, ciò comporta la decorrenza del termine lungo per l’impugnazione e in secondo luogo ciò potrebbe creare al creditore un pregiudizio consistente nel rischio che il debitore provveda, nel frattempo, a ridurre o ad eliminare del tutto la garanzia patrimoniale occultando i beni di sua proprietà. È peraltro impensabile, tuttavia, secondo la Corte, che si fondi un giudizio di responsabilità professionale a carico di un avvocato per il solo fatto di non aver notificato la sentenza.

L’avvocato, dunque, deve sicuramente attivarsi tempestivamente per la notifica della sentenza e la successiva azione esecutiva, senza che tuttavia l’omissione di tale adempimento possa di per sè configurare responsabilità professionale a suo carico.

Martina Scarabotta

 

 

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