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Mandato di arresto europeo, possibile l’astensione dell’Avvocato?

Mandato di arresto europeo, possibile l’astensione dell’Avvocato?

Con la sentenza n. 27482 del 01.06.2017 la Corte di Cassazione si è espressa in ordine al diritto di astensione del difensore nell’udienza per il mandato di arresto europeo, affermando il seguente principio di diritto: “Nel procedimento di consegna di cui alla legge n. 69 del 2005 non è consentita l’astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisce ad una protesta di categoria”.

La questione nasceva dal ricorso avverso la sentenza che disponeva la consegna temporanea  di X. alle autorità giudiziarie portoghesi, sulla base di mandato di arresto europeo, per il perseguimento penale per tentata truffa aggravata e falsificazione di documenti.

Ebbene, stante la presentazione, ad opera del difensore del ricorrente, di istanza di rinvio per l’adesione all’astensione regolarmente proclamata dagli organi rappresentativi della categoria, preliminarmente la Corte si è posta la questione di stabilire se l’astensione sia consentita nel procedimento in esame.

Mandato di arresto europeo, possibile l’astensione dell’Avvocato? La premessa della Corte.

Per sciogliere il dilemma, i Giudici di legittimità sono partiti dal dato normativo, ovvero dalla legge n. 146 del 1990 e dal Codice di Autoregolamentazione, sulla cui forza e valore si erano già pronunciate le Sezioni Unite,  chiarendo che si tratta a tutti gli effetti  di vere e proprie norme  di legge.

Ebbene, a tali norme il giudice è sicuramente soggetto e devono essere interpretate secondo i criteri ermeneutici fissati per le leggi dall’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, ma “ il giudice pur sempre conserva,  il compito di dare alle suddette disposizioni normative la corretta interpretazione, anche mediante una esegesi sistematica o adeguatrice, facendo in modo che il risultato della interpretazione sia il più possibile conforme ai principi e valori costituzionali in gioco e sempre che l’eventuale interpretazione adeguatrice non si ponga in contrasto con la lettera della disposizione, primaria o secondaria, o con la ratio della soluzione normativa”.

Fatte tali premesse, la Corte ha evidenziato come la lacuna esistente nel Codice di autoregolamentazione, che, nell’individuare le prestazioni indispensabili, non contempla espressamente quella della partecipazione del difensore al procedimento camerale avente ad oggetto la decisione sulla consegna disciplinata dalla legge n. 69 del 2005, non possa che essere  colmata in via interpretativa, alla stregua dell’esegesi accolta dalle Sezioni Unite.

Mandato di arresto europeo, possibile l’astensione dell’Avvocato? La conclusione della Corte.

astensione
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E tenendo in conto, che è di tutta evidenza che:

la disciplina contenuta nella decisione-quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo, sia ispirata a criteri di celerità;
che proprio a tali esigenze si è adeguato il legislatore italiano cadenzando tutto il procedimento avente ad oggetto la consegna entro termini sensibilmente contratti;
che è espressamente prevista l’inapplicabilità alla materia del mandato d’arresto europeo della normativa sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
la Cassazione ha affermato che “il procedimento sulla decisione della consegna inibisca al difensore il diritto di ottenere dal giudice il rinvio dell’udienza per l’adesione ad una protesta di categoria”.

E questo anche in virtù di quanto ricordato dalla Corte Costituzionale, ovvero che “il giudice, nell’attività interpretativa che gli spetta ai sensi dell’art. 101, secondo comma, Cost., è tenuto ad interpretare il diritto interno in modo «conforme» alla lettera ed allo scopo di una decisione-quadro, stante il carattere vincolante riconosciuto a tale atto quanto al risultato: il giudice ha infatti il «dovere di evitare violazioni» delle fonti sovranazionali vincolanti, verificando la praticabilità di una interpretazione conforme della norma interna (Corte cost. n. 109 del 2017)”.

Iolanda Giannola

 

 

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