Marcatura del badge ad opera di altri, illegittimo il licenziamento senza recidiva specifica: sentenza n. 476/2017 della Corte di Cassazione.
Marcatura del badge ad opera di altri: la vicenda
Una società milanese proponeva ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano che respingeva il ricorso proposto dalla stessa società diretto ad ottenere la dichiarazione di legittimità della sanzione disciplinare inflitta ad un proprio dipendente con cui gli aveva intimato licenziamento per giusta causa.
Con il primo motivo la società ricorrente lamentava l’errore compiuto dal Tribunale di Milano nell’interpretare il contenuto della previsione disciplinare posta a fondamento della pronunzia giudiziale.
Con il secondo motivo censurava violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, comma 1, 1363 e 1367 c.c. in relazione alla proposta interpretazione del codice disciplinare, non avendo la Corte di Appello tenuto conto che per l’ipotesi di marcatura del badge ad opera di altri, non vi è la necessità di una recidiva specifica ai fini della irrogazione della massima sanzione espulsiva, a differenza dell’ipotesi prevista dal comma che la precede, ove si utilizza esplicitamente tale espressione.
Con il terzo motivo la società censurava vizio di contraddittoria motivazione con riferimento ad un fatto decisivo della controversia.
Marcatura del badge ad opera di altri, la Corte di Cassazione
Per i Giudici di Piazza Cavour il primo motivo è inammissibile: “mentre nella fase di merito di primo grado il thema decidendum era incentrato sulla sussistenza o meno del fatto della recidiva specifica, in questa sede il fatto nuovo dedotto è incentrato sulla recidiva generica. Tale modifica comporta altresì la vanificazione delle previsioni di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c.. Al riguardo, è ineccepibile l’iter argomentativo della Corte milanese, laddove afferma che, una volta ricondotto il fatto contestato al F. ad un specifica disposizione del codice disciplinare, che legittima il ricorso ad una sanzione espulsiva solo in caso di recidiva specifica, il licenziamento irrogato dalla società deve ritenersi illegittimo, essendo irrilevanti ai fini della configurabilità di tale tipo di recidiva, da un lato, le “false timbrature” e, dall’altro, la recidiva contestata con la lettera del novembre 2008, poiché relativa ad addebiti di specie diversa e quindi generica”.
Marcatura del badge ad opera di altri, inammissibili i motivi
Per la Suprema Corte sono inammissibile anche il secondo e terzo motivo.
Quanto al vizio di motivazione la Corte osserva che, come sottolineato dalle Sezioni Unite, per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.
Nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione“.
Iolanda Giannola