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Marito evasore? E’ legittimo il sequestro dei gioielli della moglie

Il sequestro dei gioielli della moglie per reati tributari commessi dal marito è legittimo. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza n.6595 del 13 febbraio 2017. E’ necessario tuttavia accertare il regime patrimoniale scelto dai coniugi: se vi è comunione legale, possono escludersi solo i beni strettamente personali. Se invece vige il regime di separazione, occorrerà verificare la capacità reddituale per l’ acquisto.

“Un diamante è per sempre”, recitava un noto spot pubblicitario. Ma è davvero così? Dalla lettura della sentenza sopra citata sembrerebbe di no. I gioielli della moglie, infatti, possono legittimamente essere oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, qualora il marito si sia reso colpevole di reati tributari.

Il caso

Il G.I.P., nell’ambito di un procedimento penale a carico di un imprenditore  per vari reati, anche associativi, di natura tributaria, disponeva un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di valore. La misura cautelare riguardava alcuni monili rinvenuti nella casa coniugale, nella disponibilità della moglie dell’ indagato, la quale impugnava il provvedimento sostenendo che i beni sottoposti a sequestro erano nella sua esclusiva disponibilità e proprietà.

Il Tribunale del riesame, accoglieva delle doglianze della signora. Alla base di tale decisione vi era il rilievo della mancanza del vincolo reale per un duplice ordine di motivi:

  • la mancanza di un sequestro preventivo emesso direttamente a nome della moglie dell’indagato;
  • la mancanza della prova che i beni fossero nella disponibilità del marito indagato.

Il P.M. ricorreva quindi per Cassazione, per l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale del riesame. Il ricorso veniva motivato sostenendo che il sequestro aveva ad oggetto anche beni diversi dai gioiellii di cui la moglie aveva dato prova fotografica della sua esclusiva disponibilità, pertanto l’ordinanza si fondava sul travisamento di una prova inesistente.

La decisione della Cassazione: il concetto di “disponibilità”

La Cassazione accoglie il ricorso presentato dal P.M..

Nella motivazione della sentenza in esame, la Suprema Corte fornisce dei chiarimenti interessanti sul concetto di disponibilità di cui all’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000.

Secondo quanto prevede tale articolo, deve essere sempre ordinata la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.

La Cassazione, riprendendo un orientamento consolidato in materia,  sottolinea che «per “disponibilità” si deve intendere la relazione effettuale con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà». Secondo tale interpretazione quindi il concetto di disponibilità acquista una connotazione che lo rende sovrapponibile al concetto di possesso civilistico. Pertanto in esso sono da comprendere tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadono nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi.

«La disponibilitàdel bene», precisa la Corte, «non necessariamente corrisponde al suo uso effettivo, essendo noto che il possesso può essere esercitato anche per mezzo di terzi», l’uso è pertanto un dato esteriore caratterizzato da natura neutra. L’uso di un bene, dimostra che il bene in questione è nella disponibilità del coniuge che lo usa ma non ne esclude la disponibilità in capo all’altro coniuge. L’esclusione avviene invece nel caso in cui il bene sia un bene strettamente personale e quindi sottratto al regime della comunione. In ogni caso il regime della comunione dei beni tra coniugi non osta alla confisca “pro quota“.

Il regime patrimoniale dei coniugi e il sequestro

Secondo quanto già affermato in precedenti pronunce, e come confermato nella sentenza in commento, la Cassazione è ferma nel sostenere che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, può riguardare nella loro interezza anche beni in comproprietà con un terzo estraneo al reato, ove essi siano indivisibili o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento, essendo altrimenti assoggettabile alla misura cautelare soltanto la quota appartenente all’ indagato.

La Corte chiarisce dunque che un riferimento assoluto a concetti quali la natura del bene e la disponibilità è errato. E’ metodologicamente corretto quindi, in materia di sequestro di beni mobili, dapprima individuare il regime patrimoniale dei coniugi.

In caso di comunione, potrà “sfuggire al sequestro” solo il bene di carattere strettamente personale, come è noto infatti gli acquisti effettuati dopo il matrimonio sono di proprietà anche dell’altro coniuge. In caso di separazione dei beni invece, per poter capire se il bene può o meno essere oggetto di sequestro, occorre verificare se il reddito del coniuge che ne rivendica la proprietà sia tale da giustificarne l’ acquisto. Qualora dovesse esserci un riscontro negativo, graverebbe solo sul coniuge che ne rivendica la proprietà la prova della esclusiva disponibilità.

Maria Rosaria Pensabene

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