Maternità surrogata con fecondazione eterologa: la madre può dichiararsi
Tema sensibile quello della maternità surrogata, tema che tocca uomini, donne, bambini … tema sempre attuale, oggetto di leggi e pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo, della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione … ed ecco ancora una sentenza, la n. 48696 del 17.11.2016.
Maternità surrogata con fecondazione eterologa: la vicenda.
Nel 2013 il GUP di Trieste assolveva due coniugi dal reato di cui agli artt. 110 e 567, comma secondo c.p., perché il fatto con costituiva reato. La condotta ascritta, si concretizzava nell’avere, producendo false dichiarazioni, alterato lo stato civile di due neonati; in particolare, per essersi indicata, la moglie, quale madre degli stessi, nati a seguito di fecondazione eterologa e gravidanza con maternità surrogata in Ucraina.
La Corte di appello confermava la sentenza di primo grado e il Procuratore Generale ricorreva avverso la decisione.
Maternità surrogata con fecondazione eterologa: i motivi del ricorso.
Deduceva violazione di legge per essere, i Giudici di merito, arrivati ad una pronuncia assolutoria sulla base di un’erronea applicazione della normativa ucraina in materia, stante il fatto che, neanche in Ucraina, è consentita la filiazione da parte di coniugi in caso d’impianto nell’utero di una madre surrogata di un embrione concepito mediante fecondazione di un ovulo di altra donatrice con il seme del genitore.
Deduceva violazione di legge in relazione alla disciplina dei rapporti genitoriali di minori generati da cittadini italiani e nati all’estero, rilevando che la materia è disciplinata, non dalla legge del luogo di nascita, ma solo da quella nazionale, ex artt. 33 e 35 legge n. 218/1995.
Deduceva mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito alla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo, considerato che il reato di cui all’art. 567 comma secondo c.p., è punito a titolo di dolo generico, nel qual caso integrato.
Di contro, gli imputati evidenziavano come la legislazione ucraina permettesse la maternità surrogata in diversi casi, e in particolare anche in quello di ripetuti fallimenti delle tecnologie supplementari riproduttive, permettendo in via residuale anche il ricorso a ovodonazione. Ciò determinava la conformità alla legge ucraina del certificato di nascita, che deve essere formato indicando come genitori i componenti della coppia facenti ricorso alla maternità surrogata. L’unica condizione , infatti che pone la legge del luogo, è la provenienza di almeno il 50% del patrimonio genetico della coppia committente: condizione che ricorre stante la qualità di padre biologico da parte del marito.
Maternità surrogata con fecondazione eterologa: il ricorso è infondato.

I Giudici di Piazza Cavour, concordano con i giudici di merito, nel ritenere che manchi la prova certa dell’elemento soggettivo del reato di alterazione di stato contestato, stante il fatto che “la legislazione ucraina consente di fare ricorso alla c.d. maternità surrogata eterologa, cioè con impianto e gestazione da parte di una donna terza rispetto alla coppia di ovuli conferiti da una donatrice, anch’essa terza rispetto alla coppia … in tal caso il nato –sarà- considerato dalla legge figlio dei coniugi committenti, con conseguente indicazione nel certificato di nascita, quale genitrice della madre cd. sociale, seppur non biologica … È dunque ragionevole il dubbio che gli imputati abbiano, in buona fede, ritenuto di essere legittimati ad avviare le procedure di trascrizione in Italia dei certificati di nascita, sui quali essi figuravano entrambi quali genitori dei neonati”.
Per la Suprema Corte difetta anche l’elemento oggettivo del reato che si realizza ogni qual volta un soggetto, al fine di formare un atto di nascita, alteri lo stato civile di un neonato mediante false di certificazioni, false attestazioni o altre falsità. Invero, i certificati di nascita dei gemelli non integrano una falsa certificazione o attestazione essendo legittimi secondo la lex loci e pertanto, essendo dunque ideologicamente falsi, è esclusa la materialità del reato oggetto di contestazione.
Iolanda Giannola