La Corte di Cassazione ha pronunciato una sentenza storica di fondamentale importanza in materia di riconoscimento in Italia dei matrimoni gay celebrati all’estero tra persone dello stesso sesso.
Tale sentenza, la n. 11696 del 14 maggio 2018 si inserisce nell’ambito del generale principio di non discriminazione e pieno riconoscimento delle unioni omosessuali, quale sancito recentemente anche dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea resa in data 5 giugno 2018 nella causa C-673/16.
Matrimoni gay all’estero: le modalità del riconoscimento in Italia
La sentenza è stata pronunciata nell’ambito di un ricorso per far accertare l’illegittimità del rifiuto opposto dall’ufficiale di stato civile italiano alla trascrizione del matrimonio gay celebrato all’estero. I ricorrenti invocavano la lesione del principio di uguaglianza e non discriminazione delle unioni omosessuali, opponendosi al c.d. downgrading, ovvero alla conversione dell’unione matrimoniale celebrata all’estero nella “mera” unione civile e opponendosi alla trascrizione del vincolo nel registro delle unioni civili anziché nel registro dei matrimoni.
Il ricorso della coppia è stato rigettato. I giudici hanno sancito la intrascrivibilità dei matrimoni gay contratti all’estero in quanto il matrimonio tra persone dello stesso sesso non corrisponde al modello nazionale di matrimonio delineato dal nostro ordinamento e quindi la trascrizione di un atto estero di tale contenuto creerebbe solo incertezza risultando dunque ciò incompatibile con la funzione propria della trascrizione degli atti stranieri.
Tuttavia, la non trascrivibilità dei matrimoni gay in Italia non comporterebbe alcuna discriminazione per le unioni omosessuali.
Infatti, gli stati europei hanno piena discrezionalità e libertà di scegliere il modello di unione tra persone dello stesso sesso giuridicamente riconosciuta nell’ordinamento interno, sussistendo una riserva assoluta di legislazione e giurisdizione nazionale.
Nell’ordinamento italiano, il legislatore è intervenuto in materia di unioni omosessuali con la L. 76/2016 (cd Legge Cirinnà) e successivi decreti di attuazione con cui è stato introdotto l’istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e tale normativa ha modificato anche la L. 218/95 in materia di diritto internazionale privato per il riconoscimento in Italia dei matrimoni gay celebrati all’estero. L’art. 32-bis di tale nuova normativa di d.i.p. prevede dunque il riconoscimento dei matrimoni gay contratti all’estero, prevedendo tuttavia che gli stessi debbano essere riconosciuti come unioni civili e quindi trascritti nel relativo registro e non in quello dei matrimoni.
La Corte ha chiarito come ciò non comporti alcuna discriminazione e non possa essere definito come un “downgradin” posto che la CEDU non impone agli stati alcun obbligo di adozione del modello matrimoniale per le unioni gay ma solo il rispetto del principio di tutela dei diritti delle coppie omoaffettive in maniera sostanzialmente omogenea alla tutela delle coppie coniugate eterosessuali.
Posto che la normativa sostanziale dettata per le unioni civili prevede diritti analoghi a quelli derivanti dal vincolo matrimoniale, deve dunque concludersi per la legittimità della posizione giurisprudenziale italiana sulla non trascrivibilità dei matrimoni gay nel registro dei matrimoni ma solo in quello delle unioni civili e ciò anche quando il matrimonio estero sia stato celebratoprima dell’entrata in vigore della novella legisativa, ovvero prima del 5 giugno 2016.
Martina Scarabotta