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Medici : il paziente ipocondriaco e assillante commette reato ?

Viene condannato per molestie, il paziente ipocondriaco che non accetta di essere guarito, occorrendo, tuttavia, verificare l’effettiva petulanza e la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. E’quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31467/2017.
Il paziente (non più di tanto, poi) della nostra storia è un uomo che dopo essere stato visitato da un dermatologo ed essere stato dichiarato guarito, non aveva accettato la diagnosi del sanitario e aveva dato in escandescenza, pretendendo di essere sottoposto ad ulteriori accertamenti, secondo modalità e tempistiche ben stabilite. E’ ovvio che la salute dei pazienti vada sempre garantita, a prescindere dalla gravità della patologia, ma è pur vero che la gravità della stessa incida sulle priorità assistenziali. Tale circostanza, però, non era stata accettata dal protagonista della nostra storia, causando appunto la denuncia per molestie a suo carico.

La petulanza e l’elemento soggettivo

La Corte, pronunciandosi sulla questione, ha in particolare chiarito che è sì vero che il reato di molestie non è necessariamente abituale e, quindi, può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o violenza, tuttavia è altrettanto vero che tale azione deve essere ispirata da un motivo biasimevole o deve avere carattere di petulanza, ovverosia manifestarsi in maniera pressante, indiscreta e idonea a interferire nella sfera privata altrui sgradevolmente.
Nel caso di specie, invece, dalla sentenza del giudice del merito non era emerso che il paziente, dopo la dichiarata guarigione, avesse preteso un determinato trattamento in maniera petulante. Di conseguenza, secondo i giudici di Piazza Cavour, il Tribunale avrebbe dovuto valutare con maggiore attenzione il comportamento tenuto complessivamente dall’imputato, soprattutto in relazione all’effettiva qualificazione dello stesso come molestia e all’elemento soggettivo che aveva sorretto le azioni dell’uomo.
Per il nostro preoccupato paziente, quindi, c’è ancora una possibilità, poiché la sua condanna è cassata con rinvio e, ora, sarà il giudice del merito a verificare se i comportamenti da lui complessivamente tenuti siano stati ispirati da petulanza e portati avanti con la consapevolezza della loro idoneità a molestare o disturbare i medici e gli infermieri dell’ospedale, interferendo inopportunamente nella loro sfera di libertà e solo in caso di esito affermativo di tali accertamenti, la condanna per molestie potrà essere “ratificata”.

Mariano Fergola

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