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Il medico chirurgo che fa l’odontoiatra commette esercizio abusivo della professione

La laurea in medicina non consente l’automatico esercizio della professione di odontoiatra.

Medici che esercitano anche come odontoiatri: il caso

Un medico specializzato in chirurgia esercitava per anni, presso una struttura sanitaria che amministrava e della quale era socio unico, la professione di odontoiatra. Il medico non era iscritto all’ordine degli odontoiatri e non godeva – essendosi laureato nel 2007 – della disciplina transitoria che permetteva ai laureati in medicina e chirurgia di esercitare la professione di odontoiatra, e pertanto nel procedimento penale iniziato a suo carico era stato condannato per il reato di cui all’art. 348 del codice penale, riguardante l’esercizio abusivo di una professione. In sede di appello, la condanna era stata parzialmente confermata per quanto riguardava la responsabilità penale, con la concessione però della sospensione condizionale della pena, la non menzione e la revoca della pena accessoria di cui all’art. 31 del codice penale. Il medico proponeva ricorso per cassazione.

Medici che esercitano anche come odontoiatri: per la cassazione è esercizio abusivo di una professione

Con la sentenza n. 2691/2018 la sezione sesta penale della cassazione ha rigettato il ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali. Secondo i giudici di legittimità, che hanno condiviso le risultanze emerse nel corso dei precedenti gradi di giudizio, l’attività che era stata contestata al medico chirurgo che aveva esercitato quale odontoiatra si era svolta in un lasso di tempo nel quale l’attività medica in campo odontoiatrico era da considerarsi riservata unicamente a coloro che avessero conseguito la laurea in odontoiatria e protesi dentale, ottenendo inoltre la relativa abiliatazione all’esame di stato con la successiva iscrizione all’albo professionale. Il ricorrente non era in possesso di nessuno di questi requisiti, necessari per esercitare quale odontoiatra.

La corte ha sottolineato, peraltro, l’importanza dell’obbligatoria iscrizione ad appositi albi e l’appartenenza necessaria ad ordini o collegi, rimarcando come “l’esclusività della funzione professionale, definita anche da limitazioni all’accesso imposte dal legislatore ordinario, rinviene giustificazione, come rilevato da attenti autori, per molte professioni, tra le quali quella sanitaria, proprio dall’esistenza di un effettivo interesse pubblico da tutelare”.

Non devono inoltre venire in considerazione, secondo i giudici di legittimità, eventuali competenze condivise fra i due percorsi di studio, che potrebbero consentire l’esercizio della professione di odontoiatra da parte del laureato in medicina e chiurugia. Come si legge nell’articolata ricostruzione della suprema corte, infatti: “il carattere interdisciplinare delle competenze proprie dell’odontoiatra che si vorrebbero come tali condivise anche dalla formazione del laureato in medicina e chirurgia che abbia sostenuto esami specialistici in odontostomatología o che sia specializzato in chirurgia maxillo-facciale, se vale a registrare aree di pertinenza comuni, o di sovrapposizione, rispetto ai due percorsi professionali non può comunque spingersi ad affermare l’esistenza di un complessivo sistema che, diretto ad esautorare quello plurifonte delineato, funzionale al riconoscimento di una identità di effetti”.

Chiara Pezza

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