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Meno grave uccidere la convivente che la moglie

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 808 depositata il 10 gennaio 2017, ha affermato che secondo una norma presente nel codice penale, uccidere la convivente è meno grave che uccidere la propria moglie.

Il tutto sembra apparentemente insensato, invece, il significato di questa affermazione è racchiuso all’interno di una norma del codice penale. L’aggravante disposta dall’articolo 577 del codice penale è valida solo se la persona offesa è il coniuge e non è prevista nel caso in cui sia un convivente more uxorio.  Prima di entrare nel dettaglio della decisione della Corte di Cassazione, vi descriviamo brevemente il caso oggetto di analisi.

Il caso: tentato omicidio ai danni della convivente

Il 6 ottobre 2013, una donna che chiameremo R. si era presentata alla stazione dei Carabinieri di Roma Centocelle accompagnata dal padre. La giovane aveva gli abiti sporchi di sangue, varie ferite sul corpo e appariva in evidente stato confusionale. Secondo la R. a infliggerle quelle evidenti ferite era stato Z., il suo compagno e convivente nonché padre della bambina che portava con sé in quel momento. L’uomo aveva un carattere violento e quella non era la prima occasione in cui aveva maltrattato la sua convivente. Era solito uscire spesso con gli amici sino a tarda notte e tornare a casa ubriaco.

Il giorno in cui era accaduta l’ultima colluttazione, l’imputato era ritornato a casa in stato di ubriachezza e aveva aggredito la sua convivente in seguito alle sue domande su dove fosse stato tutto quel tempo. L’uomo avrebbe inizialmente colpito la convivente con dei pugni al viso e alle braccia il tutto di fronte alla bimba che la donna teneva abbracciata a sé. In seguito, Z. avrebbe utilizzato un casco da motocicletta per infliggerle dei dolorosi colpi a braccia, gambe e ginocchia. Infine, l’avrebbe ferita al ginocchio e alle braccia con un coltello da cucina, puntando più volte ai reni che lei copriva grazie all’aiuto di un cuscino.

La donna era riuscita a liberarsi grazie all’intervento di una terza persona che le ha consentito di prendere velocemente la bimba e scappare da quella casa recandosi dai suoi familiari. L’uomo, sempre secondo la ricostruzione della convivente, avrebbe in quei momenti sottolineato che l’avrebbe “aspettata fuori e ammazzata.”

La Polizia, in seguito a un sopralluogo avvenuto dopo la denuncia, avrebbe rinvenuto il coltello sporco di sangue all’interno del lavandino della cucina dove viveva la coppia.

Convivente o moglie, art. 577 del codice penale

L’imputato e in questo caso specifico il ricorrente propone ricorso contro la sentenza del 13 novembre 2014 della Corte d’Appello di Roma che, confermando la sentenza del 5 febbraio 2014 del Tribunale di Roma, condanna l’uomo a 6 anni e 6 mesi di reclusione. È colpevole di tentato omicidio ai danni della convivente e maltrattamenti.

Perché l’imputato propone ricorso?

Tra le varie motivazioni di ricorso c’è anche quella concernente l’aggravante dell’articolo 577, secondo comma, del codice penale. Infatti, i giudici di primo e secondo grado avevano applicato l’aggravante disposta dall’articolo 577 del codice penale. La Suprema Corte accoglie questo motivo di ricorso.

Dunque, c’è differenza tra coniuge o convivente more uxorio quando parliamo di omicidio o tentato omicidio?

La sentenza, riferendosi all’articolo 577 del c.p., sottolinea che “secondo l’indicata norma, che riguarda “altre circostante aggravanti” pertinenti al delitto di omicidio, e, per l’effetto, anche al tentato omicidio, “la pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge (…)”.

La Suprema Corte, accoglie il motivo di ricorso relativo a questo punto in quanto “non appare condivisibile l’iter logico-argomentativo della sentenza impugnata, che al di fuori di un pertinente riferimento normativo e richiamando l’evoluzione della interpretazione giurisprudenziale e dottrinale e del costume sociale, finisca con estendere, in forza di una non consentita applicazione analogica, il contenuto di una norma di diritto penale sostanziale, come tale, di stretta interpretazione.”

Quindi, la risposta alla precedente domanda è sì: uccidere la convivente è meno grave che uccidere la propria moglie. O almeno, lo è secondo il diritto penale in cui il convivente e il coniuge sono differenti. Una norma di diritto penale sostanziale non può essere interpretata in modo analogico o estensivo.

Maria Rita Corda

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