Shopping Cart

Se mi tradisci… io tradisco per ripicca: l’addebito della separazione per il primo tradimento

Il tradimento fatto per ripicca dal coniuge dopo aver scoperto la relazione adulterina dell’altro è lecito, ovvero non può comportare l’addebito della separazione in capo al coniuge che tradisce successivamente qualora il primo tradimento sia di per sé già stato causa irrimediabile ed insuperabile della crisi coniugale.

Nel 2013, il Tribunale di Brescia, con sentenza confermata in appello, pronunciava la separazione di due coniugi con addebito al marito, in quanto dalle investigazioni e dalle numerose testimonianze, emergeva l’esistenza di una relazione adulterina del marito che aveva determinato la rottura del rapporto coniugale.

Dopo la scoperta del tradimento del marito, la moglie aveva iniziato a frequentare un altro uomo; tuttavia, tutti gli incontri erano successivi alla scoperta della relazione del marito, all’abbandono della casa coniugale da parte di lui ed al deposito del ricorso per separazione, sicché era indimostrata l’incidenza causale di tale relazione rispetto alla separazione.

Il marito fedifrago presentò ricorso per Cassazione per ottenere l’addebito della separazione alla moglie in virtù della sua relazione adulterina intrapresa dopo la scoperta del tradimento. Ma la sua pretesa è rimasta infruttuosa: per la Suprema Corte l’addebito della separazione grava su chi ha tradito per primo, così determinando la frattura del rapporto coniugale.

Infatti, i giudici hanno affermato che “l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale è di regola sufficiente, da sola, a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, qualora risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto”.

Nel caso concreto, l’infedeltà del marito aveva determinato la crisi della relazione coniugale e solo in conseguenza di ciò la moglie aveva iniziato ad intraprendere altra relazione sentimentale, non determinando con ciò alcuna frattura del legame matrimoniale, già definitivamente ed irrimediabilmente lacerato dal tradimento dell’uomo.

Con questa pronuncia, la Corte sembra in qualche modo legittimare il tradimento fatto per ripicca dal coniuge tradito, il quale sarà esente da addebito della separazione se prova che il primo tradimento era già stato causa della crisi matrimoniale.

Martina Scarabotta

Ultimi articoli

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner